Legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9
Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 .
Bollettino Ufficiale n. 5 del 10 febbraio 1993
Art. 16 bis.
(Autorizzazione di interventi previsti dal piano di bacino adottato). (24)
1. Al fine di consentire la realizzazione di opere indifferibili ed urgenti, finalizzate a tutelare la pubblica e privata incolumità, il Comitato istituzionale, in sede di formazione del piano di bacino di cui al comma 1 dell'articolo 16, individua, sulla base dei contenuti prescrittivi delle lettere e) e t) dell'articolo 15, interventi, non ricompresi nell'articolo 26, da autorizzare in conformità al piano di bacino medesimo in sede di adozione da parte del Presidente della Giunta regionale. L'individuazione di detti interventi costituisce approvazione parziale delle previsioni del piano di bacino.
2. Gli interventi da autorizzare devono risultare, da idonea e dettagliata documentazione, economicamente fattibili.
Note del Redattore:
Il Comitato tecnico regionale è stato soppresso dall' art. 6 della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 ; le sue funzioni sono state attribuite al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio istituito dalla legge medesima.
Il Comitato tecnico regionale è stato soppresso dall' art. 6 della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 ; le sue funzioni sono state attribuite al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio istituito dalla legge medesima.
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 28 ottobre 1994, n. 56 , e modificato dall' art. 19 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .