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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55

Norme in materia di nomine di competenza della Regione.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 5 gennaio 1994

Art. 1.
(Principi generali)
1. Nei casi in cui spetta alla Regione a qualsiasi titolo la nomina o la designazione di propri rappresentanti presso enti o istituti pubblici o privati nonché in organismi collegiali operanti a livello tecnico ed amministrativo nelle materie di competenza regionale, la nomina o designazione è effettuata dalla Giunta regionale.
2. La deliberazione di nomina o di designazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente che fissa i relativi criteri. Tale parere è obbligatorio anche nel caso di conferma o proroga dell'incarico.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai casi in cui il soggetto da nominare o da designare sia direttamente indicato dalla legge statale o regionale, dal regolamento o dalla convenzione che lo prevedono ovvero quando la persona da nominare, anche a seguito di designazioni multiple, non rappresenti la Regione ma organismi ad essa estranei (1)

Comma così modificato dall' art. 28 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 .


Note del Redattore:

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Comma così modificato dall' art. 28 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 .