Legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9
Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 .
Bollettino Ufficiale n. 5 del 10 febbraio 1993
INDICE
Art. 1. - (Finalità e criteri applicativi della legge).
Art. 2. - (Attività di programmazione, pianificazione ed attuazione).
Art. 3. - (Attività della Regione).
Art. 4. - (Attività della Provincia).
Art. 5. - (Attività della Città metropolitana).
Art. 6. - (Attività delle Comunità montane).
Art. 7. - (Autorità di bacino di rilievo regionale).
Art. 8. - (Comitato istituzionale).
Art. 9. - (Comitato tecnico regionale).
Art. 10. - (Comitato tecnico provinciale e della città metropolitana).
Art. 11. - (Conferenze provinciali e della Città metropolitana di Genova per la difesa del suolo e delle acque).
Art. 12. - (Autorità di bacino del fiume Magra).
Art. 13. - (Autorità di bacino del fiume Po).
Art. 14. - (Compenso ai componenti dei Comitati tecnici regionali (3), provinciali e della Città metropolitana).
Art. 15. - (Contenuti del piano di bacino).
Art. 16. - (Formazione del piano di bacino).
Art. 16 bis. - (Autorizzazione di interventi previsti dal piano di bacino adottato).
Art. 17. - (Efficacia del piano di bacino).
Art. 18. - (Disposizioni per i piani di bacino del fiume Centa e del fiume Roja).
Art. 19. - (Programmi triennali di intervento).
Art. 20. - (Adozione dei programmi).
Art. 21. - (Erogazione del finanziamento).
Art. 22. - (Difesa coste).
Art. 23. - (Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria).
Art. 24. - (Consorzi idraulici).
Art. 25. - (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite).
Art. 26. - (Regime transitorio).
Art. 27. - (Competenze provinciali soggette a parere in via transitoria).
Art. 28. - (Individuazione di zone particolarmente degradate).
Art. 29. - (Disciplina transitoria dell'intervento finanziario della Regione).
Art. 30. - (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite).
Art. 31. - (Esercizio transitorio delle competenze della disciplina regionale di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236).
Art. 32. - (Erogazione sussidi articolo 17 legge regionale 9 settembre 1974, n. 37).
Art. 33. - (Norma finanziaria).
Art. 34. - (Abrogazione e sostituzione di norme).
Art. 35. - (Urgenza).
TABELLA «A» (art.25)
Note del Redattore:
Il Comitato tecnico regionale è stato soppresso dall' art. 6 della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 ; le sue funzioni sono state attribuite al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio istituito dalla legge medesima.
Il Comitato tecnico regionale è stato soppresso dall' art. 6 della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 ; le sue funzioni sono state attribuite al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio istituito dalla legge medesima.
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 28 ottobre 1994, n. 56 , e modificato dall' art. 19 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .