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Legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9

Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Sito esternolegge 18 maggio 1989, n. 183 .

Bollettino Ufficiale n. 5 del 10 febbraio 1993

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità e criteri applicativi della legge).
1. La presente legge ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo, la tutela dei corpi idrici, il risanamento e la conservazione delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale assetto economico e sociale nonché la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione e le autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono opportune azioni di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi tendenti alla regolazione ed al riequilibrio delle dinamiche naturali ed antropiche proprie dei suoli ed alla salvaguardia delle qualità ecologiche, paesaggistiche e culturali nonché delle capacità di autodepurazione dei corpi idrici.
3. Alla realizzazione delle suddette finalità concorrono le Province, la Città metropolitana, le Comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano, secondo le rispettive competenze.
4. Per le azioni di cui al comma 2 attinenti al bacino di rilievo nazionale del fiume Po, la Regione collabora con gli organi statali competenti.
5. Restano ferme le competenze dei proprietari frontisti e dei titolari di concessioni relative ad opere in alveo o su aree del demanio dello Stato - ramo acque pubbliche - previste dagli articoli 868 e 917 del vigente Sito esternocodice civile nonché dal T.U. approvato con Sito esternoR.D. 25 luglio 1904, n. 523 ed in particolare all'articolo 12.
6. Per i provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, in caso di calamità naturale, valgono le disposizioni contenute nelle vigenti norme sulla protezione civile e sulle autonomie locali.
7. Ai fini della presente legge per suolo, per acqua, per bacino idrografico, e per sub-bacino valgono le definizioni date dal Sito esternocomma 3 dell' articolo 1 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2.
(Attività di programmazione, pianificazione ed attuazione).
1. Le attività svolte per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 si suddividono in programmatorie, pianificatorie e attuative.
2. Le attività programmatorie consistono nella individuazione di criteri per la formazione, il coordinamento e la verifica di efficacia dei piani di bacino idrografici.
3. I criteri di cui al comma 2 devono tendere:
a) al coordinamento con gli altri piani e programmi regionali;
b) alla conformità con le norme comunitarie e nazionali in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque, di protezione civile e di salvaguardia dei beni ambientali;
c) alla realizzazione di un sistema informativo regionale compatibile con il sistema unico nazionale di cui alle leggi 18 maggio 1989, n. 183 e 28 agosto 1989, n. 305;
d) al risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi civili e produttivi, del tempo libero, della ricreazione, del turismo, e alla definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e fitofarmaci in agricoltura;
e) alla razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficace rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo comunque che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale degli alvei sottesi;
f) al consolidamento dei versanti contro i movimenti franosi, le valanghe ed altri fenomeni di dissesto, alla sistemazione ed alla regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci a mare mediante, ove possibile, rinaturalizzazione delle sponde e degli alvei nonché alla salvaguardia delle zone umide e alla protezione delle coste e degli abitati dalla invasione e dalla erosione delle acque marine;
g) alla gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;
h) alla regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alla presente legge, ai fini della loro tutela ambientale nonché alla salvaguardia ed alla conservazione delle aree demaniali, fatte salve le norme vigenti per la gestione dei parchi fluviali e di aree protette.
4. Le attività di pianificazione riguardano:
a) la compilazione e l'aggiornamento dei piani di bacino idrografico;
b) la disciplina delle attività estrattive negli alvei delle acque pubbliche, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste e la scomparsa dei biotipi tipici delle zone umide;
c) il riordino del vincolo idrogeologico.
5. Le attività attuative curano in particolare:
a) le opere di consolidamento a difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe ed altri fenomeni di dissesto ovvero di trasferimento di abitati medesimi;
b) le opere di bonifica montana per la difesa e il consolidamento dei versanti delle aree instabili, la sistemazione, con conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, nonché la loro manutenzione straordinaria con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico forestali, idraulico agrari, silvo-pastorali e di forestazione;
c) le opere idrauliche per la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, per la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi od altro per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti, nonché con interventi di ingegneria naturalistica volti alla rinaturalizzazione degli alvei, degli argini e delle sponde, nonché le opere di manutenzione straordinaria agli interventi anzidetti;
d) le opere per la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, nonché la loro manutenzione straordinaria;
e) il contenimento dei fenomeni di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio delle falde sotterranee;
f) la manutenzione ordinaria delle opere di difesa del suolo;
g) la prevenzione e l'allerta svolte dagli enti periferici operanti sul territorio;
h) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché la polizia delle acque;
i) gli studi di valutazione di impatto ambientale delle opere, nei casi previsti dalla legge;
l) la responsabilizzazione, la partecipazione e la sollecitazione di atteggiamenti attivi da parte delle popolazioni anche mediante forme di volontariato;
m) l'informazione ed il supporto per le riconversioni da attuare a cura dei titolari di interessi pubblici e privati sottoposti a rischi di pericoli per dissesti idrogeologici nei bacini idrografici.
Art. 3.
(Attività della Regione).
Art. 4.
(Attività della Provincia).
Art. 5.
(Attività della Città metropolitana).
Art. 6.
(Attività delle Comunità montane).
TITOLO II
AUTORITA' DI BACINO
Art. 7.
(Autorità di bacino di rilievo regionale).
Art. 8.
(Comitato istituzionale).
a) stabilisce i criteri e le direttive vincolanti per la organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica e di quello per la manutenzione delle opere, nonché, a seguito delle istruzioni e dei finanziamenti statali, di cui all' Sito esternoarticolo 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , per l'organizzazione del servizio di pronto intervento idraulico e, laddove ne sussistano le condizioni, dei servizi di piena e di navigazione interna;
b) stabilisce criteri, metodi e obiettivi per la elaborazione dei singoli piani di bacino, in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 2 comma 2 e all'articolo 3 comma 2, lettera a) della presente legge nonché all' Sito esternoarticolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ;
d) individua i tempi per la redazione dei piani di bacino e le modalità per eventuali articolazioni in piani riferiti a sub-bacini o ad ambiti comprendenti più bacini idrografici;
e) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque con i piani di bacino;
f) verifica l'attuazione dei piani di bacino;
g) stabilisce i criteri e le direttive vincolanti per il rilascio di provvedimenti, di autorizzazioni e di concessione per lo svolgimento delle funzioni in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di rilievo regionale;
h) collabora con i servizi tecnici nazionali di cui all' Sito esternoarticolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ;
i) coordina l'attività della rete regionale di rilevamento dei dati geofisici e ambientali di intesa con i Servizi tecnici nazionali;
Art. 9.
1. E' istituito il Comitato tecnico regionale quale organo tecnico- amministrativo dell'Autorità di bacino.
2. Il Comitato tecnico regionale, previa verifica delle fasi attuative, della sua elaborazione e della individuazione dei termini operativi, esprime parere sul piano di bacino, con eventuale richiesta di modifiche. Predispone altresì il programma triennale di intervento.
3. Il Comitato tecnico regionale si avvale del Dipartimento regionale tutela e gestione del territorio utilizzando le relative strutture tecniche (11)

Comma così sostituito dall' art. 11 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

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4. Il Comitato tecnico regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) il Direttore del dipartimento regionale tutela e gestione del territorio con funzioni di Presidente, il Dirigente della struttura competente in materia di assetto e rischio idrico con funzioni di vicepresidente effettivo e compiti di segreteria organizzativa, ed i Dirigenti delle strutture competenti in materia di geologia e risorse idriche con funzioni di Vice Presidenti supplenti (12)

Lettera così sostituita dall' art. 11 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

;
b) due Dirigenti regionali competenti per materia del Dipartimento urbanistica e pianificazione territoriale ed un Dirigente regionale del dipartimento sviluppo economico e politiche del lavoro, o loro sostituti (13)

Lettera così sostituita dall' art. 11 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

;
c) tre funzionari dello Stato designati uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal Ministero dell'ambiente e uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
d) cinque esperti di elevato livello scientifico o tecnico operativo nelle materie trattate nei piani di bacino, nominati dalla Giunta regionale, in modo che nell'ambito del Comitato siano comprese, fra le altre, le seguenti competenze specifiche: geologia, geomorfologia e idrogeologia, scienze forestali e pedologiche, scienze naturali, chimica ambientale e ingegneria idraulica. Essi durano in carica cinque anni dalla nomina, salvo loro riconferma per una sola volta.
5. La designazione dei componenti di cui alla lettera c) deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede ugualmente alla costituzione, salvo l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale della struttura competente in materia di assetto e rischio idrico del Dipartimento tutela e gestione del territorio con qualifica funzionale non inferiore alla sesta (14)

Comma così sostituito dall' art. 11 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

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7. Per la validità delle adunanze del comitato tecnico è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti insediati.
8. Nei casi in cui appare opportuno in relazione agli argomenti trattati, il Presidente invita alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, i tecnici degli enti locali interessati, nonché il Segretario del Comitato tecnico provinciale di cui all'articolo 10 della presente legge, competente per territorio.
Art. 10.
(Comitato tecnico provinciale e della città metropolitana).
Art. 11.
(Conferenze provinciali e della Città metropolitana di Genova per la difesa del suolo e delle acque).
Art. 12.
(Autorità di bacino del fiume Magra).
1. La Regione Liguria definisce, d'intesa con la Regione Toscana, il funzionamento della Autorità di bacino del fiume Magra, disciplinando in particolare:
a) la formazione del Comitato istituzionale di bacino e del Comitato tecnico;
b) la composizione della segreteria tecnico - operativa, prevedendo eventualmente anche la nomina di un segretario generale;
c) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative, improntate ad ampia autonomia funzionale e gestionale, per procedere alla redazione del piano di bacino idrografico del fiume Magra, alla programmazione degli interventi ed alla gestione del bacino, compresa eventualmente anche la progettazione, la realizzazione, la gestione ed il finanziamento degli incentivi degli interventi e delle opere (18)

Comma così sostituito dall' art. 14 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

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2. Per la elaborazione, adozione ed approvazione del piano di bacino del fiume Magra si applicano le procedure previste dall' Sito esternoarticolo 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183 .
3. Allo scopo di disciplinare il funzionamento dell'autorità di bacino del fiume Magra, il comitato istituzionale dell'autorità medesima adotta il proprio regolamento sulla base di quanto contenuto nell'intesa di cui al comma 1 (19)

Comma così sostituito dall' art. 14 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

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Art. 13.
(Autorità di bacino del fiume Po).
1. Il Presidente della Giunta regionale o assessore delegato rappresenta la Regione ai lavori del comitato istituzionale per il bacino del fiume Po.
2. Del comitato tecnico per il bacino del fiume Po fanno parte due Dirigenti regionali del Dipartimento tutela e gestione del territorio di cui uno supplente, nominati dalla Giunta regionale (20)

Comma così sostituito dall' art. 15 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

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Art. 14.
(Compenso ai componenti dei Comitati tecnici regionali (3), provinciali e della Città metropolitana).
1. I compensi ai componenti del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Magra sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 3 della presente legge.
TITOLO III
PIANI DI BACINO E PROGRAMMI TRIENNALI
Art. 15.
(Contenuti del piano di bacino).
1. Il piano di bacino deve concernere:
a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali e dai piani delle Comunità montane, nonché dei vincoli, previsti: dal Sito esternoR.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 , dalla Sito esternolegge 29 giugno 1939, n. 1497 , e successive modificazioni ed integrazioni, dal piano territoriale di coordinamento paesistico, dai piani dei parchi e delle aree di interesse naturalistico ed ambientale, nonché da altri piani statali o regionali e dagli altri piani territoriali di coordinamento regionali o provinciali ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 , nonché dai piani faunistici ed ittici;
b) l'individuazione delle zone da sottoporre al vincolo di cui al Sito esternoR.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 nonché di quelle da esentare da tale vincolo, ai sensi dell' articolo 33 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 22 ;
c) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
d) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
e) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto, del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale, del ripristino fluviale in caso di particolari situazioni di degrado nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;
f) la programmazione delle utilizzazioni delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
g) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni, degli interventi di ingegneria volti alla rinaturalizzazione degli alvei, degli argini, delle sponde e dei litorali nonché di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela del suolo e delle acque dagli inquinamenti;
h) le attività estrattive con particolare riferimento agli impatti generati sui sistemi idrogeologici, ecologico-ambientali, paesistici ed infrastrutturali;
i) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera g) qualora siano già state intraprese con stanziamenti previsti in leggi;
l) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
m) la valutazione preventiva, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
n) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
o) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici con indicazione delle fasce inedificabili a margine dei corsi d'acqua e delle distanze degli scavi, delle piantagioni, della viabilità e degli edifici dal piede delle sponde naturali o in muratura o di quello esterno degli argini artificiali, anche in deroga ai limiti di cui all'Sito esternoarticolo 96 lettera f) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 ;
p) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
q) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
r) il rilievo delle utilizzazioni per la navigazione, per la pesca od altre;
s) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni, sia per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le qualità;
t) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto, del degrado o dell'inquinamento;
u) la classificazione delle opere idrauliche ai sensi del Sito esternoR.D. 25 luglio 1904, n. 523 e delle opere di consolidamento dei movimenti franosi in cui sorgono abitati, ai sensi del D.Lgs.Lgt. 30 giugno 1918, n. 1019, previste nei piani medesimi, nonché nei bacini montani ai sensi e per gli effetti dell'Sito esternoarticolo 39 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 ;
v) le modalità con le quali eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e la pulizia degli alvei da parte dei proprietari frontisti e dei comuni interessati;
z) la individuazione delle sezioni caratteristiche del corso d'acqua ove rilevare periodicamente gli indici biologici con cadenza stabilita nonché dei siti significativi ove collocare centraline di rilevamento delle caratteristiche meteorologiche, dei deflussi e delle qualità delle acque.
Art. 16.
Art. 16 bis.
(Autorizzazione di interventi previsti dal piano di bacino adottato). (24)

Articolo aggiunto dall' art. 17 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

1. Al fine di consentire la realizzazione di opere indifferibili ed urgenti, finalizzate a tutelare la pubblica e privata incolumità, il Comitato istituzionale, in sede di formazione del piano di bacino di cui al comma 1 dell'articolo 16, individua, sulla base dei contenuti prescrittivi delle lettere e) e t) dell'articolo 15, interventi, non ricompresi nell'articolo 26, da autorizzare in conformità al piano di bacino medesimo in sede di adozione da parte del Presidente della Giunta regionale. L'individuazione di detti interventi costituisce approvazione parziale delle previsioni del piano di bacino.
2. Gli interventi da autorizzare devono risultare, da idonea e dettagliata documentazione, economicamente fattibili.
Art. 17.
(Efficacia del piano di bacino).
1. Il piano di bacino rientra fra i programmi regionali di cui ai commi 2 e 3 dell' Sito esternoarticolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
2. Il piano di bacino stabilisce in relazione ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), g), i), l), o), p), dell'articolo 15 quali delle proprie previsioni prevalgano su quelle degli strumenti urbanistici comunali dichiarando, ove occorra, e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza delle opere dallo stesso previste in conformità alle leggi vigenti.
3. Il piano di bacino stabilisce il termine entro il quale i Comuni devono procedere all'adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici. Qualora i comuni non adempiano all'adeguamento provvede d'ufficio la Regione.
4. Le previsioni del piano di bacino vincolano la Regione, le Province e la Città metropolitana in sede di approvazione e formazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali e degli strumenti urbanistici.
5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.
6. Nei casi previsti dalle lettere b), e), f), g), i), l), o), p), dell'articolo 15, dalla data di adozione del piano di bacino, si applicano le ordinarie misure di salvaguardia di cui alla Sito esternolegge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, fino all'approvazione del piano medesimo o della variante allo strumento urbanistico comunale in adeguamento ad esso e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.
7. I rapporti procedurali tra i piani di bacino e i piani territoriali di coordinamento provinciale, previsti dalla Sito esternolegge 8 giugno 1990, n. 142 , sono disciplinati con legge regionale.
Art. 18.
(Disposizioni per i piani di bacino del fiume Centa e del fiume Roja).
1. I piani di bacino idrografico di rilievo regionale del fiume Centa e del fiume Roja sono elaborati dalla Autorità di bacino ed adottati dal Presidente del Comitato istituzionale.
2. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 16, il piano di bacino del fiume Centa è trasmesso alla Regione Piemonte per l'acquisizione delle necessarie intese. Tale amministrazione entro novanta giorni dal ricevimento fa pervenire alla Regione Liguria motivate osservazioni in ordine ai contenuti del documento; trascorso detto termine le intese si intendono raggiunte con l'accoglimento delle osservazioni ovvero qualora detta amministrazione non si pronunci nel termine indicato.
3. Per quanto attiene alle intese con le competenti autorità francesi interessate, al piano del fiume Roja, si procede con le modalità di cui al Sito esternocomma 2 dell' articolo 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
Art. 19.
(Programmi triennali di intervento).
1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento. Tali programmi sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e devono destinare una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a:
a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica con esecuzione d'ufficio nonché dei servizi di piena, di pronto intervento idraulico e di navigazione interna;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, elaborazione di studi, rilevazioni od altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti di massima ed esecutivi delle opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali;
d) spese per l'informatizzazione dei piani di bacino.
2. Le funzioni di studio e di progettazione attinenti alla redazione dei piani di bacino di livello regionale, possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi esterni.
3 La Città metropolitana, le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione dei Comitati istituzionali interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino.
Art. 20.
(Adozione dei programmi).
2. Il programma di cui al comma 1 viene trasmesso, entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, al Ministro dei lavori pubblici per l'ulteriore corso ai sensi dell' Sito esternoarticolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , tenendo presente che l'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all' Sito esternoarticolo 81 del D.P.R. 21 luglio 1977, n. 616 , con riferimento all'accertamento di conformità e alle intese.
3. I programmi triennali di intervento nel bacino di rilievo interregionale del fiume Magra, sono adottati d'intesa con la Regione Toscana.
Art. 21.
(Erogazione del finanziamento).
1. La Giunta regionale provvede all'erogazione del finanziamento delle opere, sulla base del programma triennale degli interventi, ad avvenuto ricevimento dei relativi finanziamenti statali o al finanziamento, nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, per quelli a carico della Regione.
2. Gli atti di collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate con i finanziamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Regione dagli enti attuatori entro trenta giorni dal loro perfezionamento con versamento contestuale delle eventuali economie di gestione.
Art. 22.
(Difesa coste).
1. Le funzioni regionali relative alla difesa delle coste, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri nonché nei limiti dei finanziamenti definiti dallo Stato, sono subdelegate alle Province ed alla Città metropolitana.
Art. 23.
(Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria).
1. Sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, copia in estratto degli atti di autorizzazione di cui al comma 1, lettere d) ed e) dell'articolo 4, per l'esecuzione di opere ed atti previsti dagli articoli 97, 98 e 99 del Sito esternoR.D. 25 luglio 1904, n. 523 nonché per l'esecuzione di derivazioni d'acqua di cui al Sito esternoR.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 .
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 24.
(Consorzi idraulici).
1. A seguito della soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria e dell'abrogazione delle disposizioni di cui al Sito esternoR.D. 25 luglio 1904, n. 523 , relative alla costituzione degli stessi, disposte con l' Sito esternoarticolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , ed in adeguamento a quanto disposto con il Sito esternocomma 2 dell' articolo 1 del D.L. 12 agosto 1983, n. 372 convertito con la Sito esternolegge 11 ottobre 1983, n. 547 , restano a carico della Regione le somme dovute dai privati ai sensi dell' Sito esternoarticolo 8 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 , e successive modificazioni per le opere nuove e per i lavori di manutenzione relativi ad opere idrauliche, classificate o classificabili di terza categoria eseguite, in corso di esecuzione, o da eseguire a cura della Regione.
2. Non si provvede al recupero delle somme già anticipate dalla Regione, né al rimborso di quelle versate alla Regione stessa.
3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le Province esercitano le funzioni già esercitate dai consorzi idraulici di terza categoria, soppressi con Sito esternolegge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni avvalendosi delle strutture e dei servizi dei consorzi medesimi.
4. La Giunta regionale, ai sensi del Sito esternocomma 2 dell' articolo 4 della legge, n. 183/1989 , in attesa del formale provvedimento relativo alla determinazione dei contingenti di personale al ruolo al 31 dicembre 1988 messo a disposizione della Regione, provvede con propria deliberazione, d'intesa con gli enti di destinazione, alla assegnazione provvisoria di personale alle Province interessate.
5. Le province provvedono a corrispondere al personale predetto il trattamento economico in godimento e ad iscrivere tale personale a decorrere dalla data di effettiva messa a disposizione, alla CPDEL e all'INADEL ai fini dei trattamenti di quiescenza, previdenza ed assistenza.
6. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 4 i beni, facenti parte del patrimonio degli enti, sono assegnati in uso alle Province nel cui territorio gli stessi sono ubicati. La Giunta regionale, altresì, individua i rapporti patrimoniali nei quali devono subentrare le Province per garantire la continuità delle funzioni.
Art. 25.
(Disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite). (26)

Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 29 aprile 1993, n. 18 .

1. Il trasferimento alle Province delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge e del relativo personale di cui alla allegata tabella A, opera a decorrere dal 1° di gennaio 1994. Prima di tale data la Giunta regionale provvede alla definizione dei problemi attinenti alla mobilità del personale, ed alla consegna degli archivi e delle pratiche in corso.
2. La definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano comportato assunzione di impegno a carico del bilancio regionale entro il 31 dicembre 1993, rimane di competenza della Regione, ad esclusione di quelli riguardanti opere pubbliche le cui procedure di appalto non siano iniziate entro tale data.
2 bis. E' trasferita alle province la definizione delle procedure espropriative riguardanti opere pubbliche relative a funzioni attribuite alle province stesse dalla presente legge (27)

Comma aggiunto dall' art. 18 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

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3. Dalla data di cui al comma 1 i servizi provinciali del Genio civile di Genova, Imperia, La Spezia e Savona sono soppressi e l'organico della Regione, di cui alla tabella H allegata alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto di un contingente pari al numero dei dipendenti Regionali trasferiti. Le funzioni che residuano alla Regione dopo il trasferimento alle Province, operato a norma della presente legge, sono attribuite, fino alla approvazione di apposita legge di riorganizzazione della materia, al Servizio difesa del suolo, unitamente al relativo personale.
4. La Giunta regionale provvede a quanto previsto al comma 1, secondo le modalità di cui all' articolo 5 della legge regionale 9 novembre 1987, n. 32 . I dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica ed economica, ivi compresa l'anzianità già maturata, acquisita all'atto del trasferimento e nei confronti di tali dipendenti trova applicazione, ai fini del trattamento di previdenza, la legge regionale 28 maggio 1980, n. 26 , e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Con lo stesso provvedimento con il quale dispone in materia di personale, la Giunta regionale provvede altresì in ordine ai beni patrimoniali utilizzati per lo svolgimento delle funzioni trasferite.
Art. 26.
(Regime transitorio).
1. Sino all'approvazione dei piani di bacino non sono autorizzabili, nei corsi d'acqua pubblici, quelle opere od attività che per la loro rilevanza o impatto ambientale possono impedire:
a) una naturale diversificazione degli habitat con il conseguente aumento quali-quantitativo delle specie e delle popolazioni animali e vegetali presenti;
b) un costante equilibrio idraulico, idrogeologico eidrogeomorfologico di base;
c) la filtratura e l'autodepurazione dai carichi inquinanti;
d) la ricarica e la protezione delle falde sotterranee;
e) il ripascimento naturale delle spiagge litoranee.
2. Sono in particolare vietati i seguenti interventi:
a) le coperture e tombinature dei corsi d'acqua pubblici di ogni grandezza e portata non inquadrabili fra i ponti;
b) le nuove edificazioni ad una distanza inferiore a metri venti, all'interno del perimetro dei centri urbani, e a metri quaranta, al di fuori di esso, dai corsi d'acqua pubblici a sponde naturali o protette, misurata dal piede della sponda e dell'opera di protezione e, comunque, dal limite della proprietà demaniale. L'autorità competente in materia di polizia idraulica può autorizzare deroghe alla distanza suddetta comunque non inferiori a metri tre e a metri dieci, rispettivamente all'interno ed all'esterno del perimetro dei centri urbani. Tale deroga deve tener conto del regolare deflusso senza esondazioni ed erosioni e con adeguato franco della portata di piena prevedibile con tempo di ritorno di almeno duecento anni o, se maggiore, della portata certificata dal Servizio idrografico dello Stato per i litorale ligure-tirrenico. Tale deroga può essere concessa anche nei casi in cui la notevole acclività del versante interessato, esterno al perimetro del centro urbano, rende in modo assoluto, documentato da apposita relazione idraulica, geologica e geotecnica, ininfluente sul regime del corso d'acqua per le portate suddette, la presenza della nuova edificazione, per la quale dovranno essere esclusi pericoli di allagamenti o di erosioni al piede.
Restano ferme le maggiori distanze stabilite dalle discipline vigenti nelle diverse località;
c) le nuove edificazioni a distanza inferiore a metri dieci dal piede esterno degli argini maestri, sopraelevati dal piano di campagna per i corsi d'acqua arginati, per le portate anzidette, con manufatti in terra, ovvero in muratura o conglomerato cementizio;
d) le difese di sponda che comportano il restringimento della larghezza degli alvei naturali, nonché le nuove inalveazioni e le rettificazioni di questi ultimi;
e) le pavimentazioni cementizie continue del fondo degli alvei;
f) i rinterri e la realizzazione di nuovi approdi turistici per natanti da diporto, riempimenti a mare ed ampliamenti di bacini portuali industriali e commerciali senza la elaborazione della preventiva valutazione di impatto ambientale;
g) l'estrazione di ciottoli o altra forma di asportazione che non sia connessa alla pulizia e risagomatura dell'alveo.
3. Fanno eccezione ai divieti di cui ai commi 1 e 2, gli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e) che si rendono necessari per garantire la pubblica o privata incolumità e di cui al medesimo comma, lettere a), d) ed e) che si rendono necessarie per garantire la tutela igienico-sanitaria pubblica o per consentire la realizzazione delle discariche di rifiuti solidi urbani e di inerti nonché quelli previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e divenuti efficaci a norma di legge, alla data di entrata in vigore della presente legge.
3 bis. L'autorità competente in materia di polizia idraulica, nel caso di interventi che costituiscano varianti o completamenti di opere pubbliche già approvate alla data dell'11 febbraio 1993, dopo aver accertato la compatibilità delle soluzioni progettuali con gli aspetti idraulici, idrogeologici ed ambientali, può autorizzare deroghe ai limiti e divieti di cui al comma 2, lettere a), d), e) (28)

Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 28 ottobre 1994, n. 56 , e modificato dall' art. 19 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

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4. Entro tre mesi dalla data di cui al comma 3, il competente Servizio regionale emana le apposite circolari per l'attuazione del comma 1 e del comma 2.
Art. 27.
(Competenze provinciali soggette a parere in via transitoria). (29)

Articolo così sostituito dall' art. 20 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

1. Fino all'approvazione dei piani di bacino, le autorizzazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 ed il parere per le sclassifiche di aree demaniali e per le delimitazioni nel caso di sponde variabili o incerte nei corsi d'acqua pubblici sono assentiti previo parere vincolante del Comitato tecnico di cui all'articolo 9 qualora il Presidente del Comitato istituzionale ritenga di deferirli a tale organo a seguito di motivata richiesta formulata dal Comitato tecnico provinciale o dal Comitato tecnico della Città metropolitana, o da tre membri del Comitato medesimo, di cui almeno uno con competenza tecnica.
Art. 28.
(Individuazione di zone particolarmente degradate).
1. L'Autorità di bacino, in attesa dell'approvazione del piano di bacino, individua entro il 31 dicembre 1993 le zone fluviali e di foce particolarmente degradate sotto il profilo ecosistemico, paesaggistico e naturalistico e dispone lo studio di interventi di ripristino fluviale.
Le risultanze di tale studio concorrono alla definizione dei Piani di bacino o di Piani di bacino stralcio (30)

Periodo aggiunto dall' art. 21 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

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Art. 29.
(Disciplina transitoria dell'intervento finanziario della Regione).
Art. 30.
(Disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite). (32)

Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 28 aprile 1993 n. 18 .

1. Alle Province ed alla Città metropolitana, per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica e, dove sussistono, dei servizi di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, spettano, in proporzione alla superficie del territorio interessato dai bacini di livello regionale, i finanziamenti di cui alla Sito esternolettera b), comma 2, dell' articolo 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183 .
2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge gli enti interessati utilizzano gli introiti derivanti dal concorso nelle spese di istruttoria da porre a carico dei richiedenti secondo le norme vigenti in materia.
3. Le Province, la Città metropolitana e le Comunità montane sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite con la presente legge.
Art. 31.
(Esercizio transitorio delle competenze della disciplina regionale di cui al Sito esternoD.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 ).
1. Sino all'emanazione della disciplina regionale di attuazione del Sito esternoD.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 , le competenze di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del citato D.P.R. sono esercitati dalle Province, previo parere vincolante del comitato tecnico dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 9 della presente legge.
Art. 32.
1. I sussidi di cui al comma 1 dell' articolo 17 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37 sono concessi dalla Giunta regionale, su istanza documentata degli enti locali interessati.
Nella domanda devono essere evidenziate:
a) l'impossibilità per l'ente di provvedere all'esecuzione degli interventi a proprio totale carico;
b) la garanzia in ordine alla copertura finanziaria della spesa non assistita dal sussidio regionale;
c) la gravità dello stato di pericolo;
d) il disagio delle popolazioni interessate.
2. Il competente servizio regionale comunica agli enti la possibilità di concessione del sussidio e fissa, contestualmente, il termine per la presentazione della domanda di conferma corredata dalla deliberazione esecutiva, di approvazione del progetto esecutivo dell'opera da realizzare.
3. Ricevuti gli atti di cui al comma 2 la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità del bilancio, concede il sussidio e fissa i due termini, iniziale e finale entro i quali l'opera deve essere iniziata e terminata. I termini possono essere prorogati per motivi di forza maggiore una sola volta.
4. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, ovvero uno solo di essi, il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza del diritto al sussidio e procede al recupero delle somme eventualmente corrisposte.
5. All'ente inadempiente è preclusa la possibilità di presentare, per l'anno successivo, domanda di richiesta di sussidio per analoghi interventi.
Art. 33.
(Norma finanziaria).
(Omissis)
Art. 34.
(Abrogazione e sostituzione di norme).
2. Nel territorio della Regione Liguria le norme della presente legge sostituiscono quelle in contrasto contenute nel T.U. delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche approvato con Sito esternoregio decreto 25 luglio 1904, n. 523 .
Art. 35.
(Urgenza).
(Omissis)

Note del Redattore:

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Il Comitato tecnico regionale è stato soppresso dall' art. 6 della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 ; le sue funzioni sono state attribuite al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio istituito dalla legge medesima.

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Il Comitato tecnico regionale è stato soppresso dall' art. 6 della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 ; le sue funzioni sono state attribuite al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio istituito dalla legge medesima.

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Comma così sostituito dall' art. 11 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

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Lettera così sostituita dall' art. 11 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

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Lettera così sostituita dall' art. 11 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

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Comma così sostituito dall' art. 11 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

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Comma così sostituito dall' art. 14 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

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Comma così sostituito dall' art. 14 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

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Comma così sostituito dall' art. 15 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 29 aprile 1993, n. 18 .

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Articolo così sostituito dall' art. 20 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 28 aprile 1993 n. 18 .

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Tabella così sostituita dall' art. 4 della L.R. 26 aprile 1995, n. 35 .