Menù di navigazione

Legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9

Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Sito esternolegge 18 maggio 1989, n. 183 .

Bollettino Ufficiale n. 5 del 10 febbraio 1993

Art. 15.
(Contenuti del piano di bacino).
1. Il piano di bacino deve concernere:
a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali e dai piani delle Comunità montane, nonché dei vincoli, previsti: dal Sito esternoR.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 , dalla Sito esternolegge 29 giugno 1939, n. 1497 , e successive modificazioni ed integrazioni, dal piano territoriale di coordinamento paesistico, dai piani dei parchi e delle aree di interesse naturalistico ed ambientale, nonché da altri piani statali o regionali e dagli altri piani territoriali di coordinamento regionali o provinciali ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984, n. 39 , nonché dai piani faunistici ed ittici;
b) l'individuazione delle zone da sottoporre al vincolo di cui al Sito esternoR.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 nonché di quelle da esentare da tale vincolo, ai sensi dell' articolo 33 della legge regionale 16 aprile 1984, n. 22 ;
c) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
d) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
e) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto, del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale, del ripristino fluviale in caso di particolari situazioni di degrado nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;
f) la programmazione delle utilizzazioni delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
g) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni, degli interventi di ingegneria volti alla rinaturalizzazione degli alvei, degli argini, delle sponde e dei litorali nonché di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela del suolo e delle acque dagli inquinamenti;
h) le attività estrattive con particolare riferimento agli impatti generati sui sistemi idrogeologici, ecologico-ambientali, paesistici ed infrastrutturali;
i) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera g) qualora siano già state intraprese con stanziamenti previsti in leggi;
l) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
m) la valutazione preventiva, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
n) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
o) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici con indicazione delle fasce inedificabili a margine dei corsi d'acqua e delle distanze degli scavi, delle piantagioni, della viabilità e degli edifici dal piede delle sponde naturali o in muratura o di quello esterno degli argini artificiali, anche in deroga ai limiti di cui all'Sito esternoarticolo 96 lettera f) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 ;
p) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
q) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
r) il rilievo delle utilizzazioni per la navigazione, per la pesca od altre;
s) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni, sia per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le qualità;
t) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto, del degrado o dell'inquinamento;
u) la classificazione delle opere idrauliche ai sensi del Sito esternoR.D. 25 luglio 1904, n. 523 e delle opere di consolidamento dei movimenti franosi in cui sorgono abitati, ai sensi del D.Lgs.Lgt. 30 giugno 1918, n. 1019, previste nei piani medesimi, nonché nei bacini montani ai sensi e per gli effetti dell'Sito esternoarticolo 39 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 ;
v) le modalità con le quali eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e la pulizia degli alvei da parte dei proprietari frontisti e dei comuni interessati;
z) la individuazione delle sezioni caratteristiche del corso d'acqua ove rilevare periodicamente gli indici biologici con cadenza stabilita nonché dei siti significativi ove collocare centraline di rilevamento delle caratteristiche meteorologiche, dei deflussi e delle qualità delle acque.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il Comitato tecnico regionale è stato soppresso dall' art. 6 della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 ; le sue funzioni sono state attribuite al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio istituito dalla legge medesima.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il Comitato tecnico regionale è stato soppresso dall' art. 6 della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 ; le sue funzioni sono state attribuite al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio istituito dalla legge medesima.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 11 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall' art. 11 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall' art. 11 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 11 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 14 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 14 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 15 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 29 aprile 1993, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 20 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 28 aprile 1993 n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Tabella così sostituita dall' art. 4 della L.R. 26 aprile 1995, n. 35 .