Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38
Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria.
Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 dicembre 1992
Art. 7.
(Vigilanza).
1. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i Sindaci dei Comuni, i custodi forestali e gli agenti dei Comuni e dei loro consorzi; le Guardie ecologiche volontarie nonché gli agenti giurati che ne abbiano facoltà in base alla normativa vigente.
1 bis. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, pescasportive e di tutela dell’ambiente sono ai fini della presente legge agenti di polizia amministrativa e pubblici ufficiali. (7)
Note del Redattore:
Comma modificato dall'art. 8 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 .