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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38

Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria.

Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 dicembre 1992

Art. 6
1. Nel caso di manifestazioni o gare, purché non ricorrenti più di due volte l’anno, il Comune salvo le competenze statali in merito e quanto previsto al comma 2, su richiesta degli organizzatori, può per i tempi strettamente necessari e comunque non superiore a due giorni, nel caso di gare, e a un giorno, nel caso di manifestazioni, consentire il transito fuoristrada dei mezzi motorizzati anche lungo tracciati non adibiti ad attività sportive, ricreative e agonistiche, fatti salvi i divieti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), e), g), h), escludendo dal divieto relativo alla lettera h) le spiagge e gli arenili, ad eccezione di quelle dove sono presenti specie tutelate e ricadenti nella Rete Natura 2000, e i), escludendo dal divieto relativo alla lettera i) gli alvei di piena ordinaria ed eccezionale nella parte in secca, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia paesaggistica, ambientale e idraulica, e mantenendo fermo tale divieto nei siti appartenenti alla Rete Natura 2000, nonché nei bacini interessati da eventuali divieti temporanei legati a situazioni di allerta di protezione civile, disponendo le relative cautele e l'obbligo di ripristino dell'ambiente a cura degli organizzatori. Sono escluse dai limiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le strade carrozzabili aperte al pubblico transito e inserite nel catasto delle strade, previo consento dell'Ente gestore. (9)

Comma modificato dall'art. 8 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22.

2. L’autorizzazione è concessa, almeno trenta giorni prima dell’evento, previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi su cui non vige una servitù di pubblico passaggio, ai sensi della presente legge, a seguito di stipula di adeguata polizza assicurativa che preveda il risarcimento dei danni verso terzi, verso l’Ente gestore del sito Natura 2000, verso l’Ente gestore dell’area protetta, verso l’ambito territoriale di caccia o i comprensori alpini, qualora la gara o la manifestazione ricada nella gestione di uno di questi enti, e, se esistente, il soggetto manutentore dei percorsi di cui all’articolo 4, comma 4, della l.r. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, nonché previa assunzione degli obblighi di ripristino e del rispetto delle prescrizioni previste al comma 1. L’autorizzazione deve essere notificata agli Enti gestori di aree protette e alle altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate dall’evento.
3. E’ consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni o gare autorizzate ai sensi della normativa vigente con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine dell’evento.