Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38

Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria.

Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 dicembre 1992

Art. 4.
(Individuazione delle zone adibite allo svolgimento di attività turistica, sportiva e ricreativa).
1. I Comuni individuano i tracciati, su indicazione di sodalizi affiliati alle federazioni sportive interessate, per la circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati al fine dello svolgimento delle attività turistiche, sportive e ricreative. Possono a tal fine anche essere utilizzate le aree costituenti cave.(2)

Comma così modificato dall'art. 47 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29.

2. Le individuazioni di cui al primo comma non potranno comunque avvenire nelle seguenti aree:
a) le aree inserite in parchi, riserve naturali, aree protette, sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale istituiti con legge regionale, nonché le aree comprese nei sistemi del Finale e delle Alpi Liguri, di cui alla legge regionale n. 20/1977 ;
b) le aree assoggettate a regime normativo di conservazione in relazione all'assetto insediativo, geomorfologico e vegetazionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 febbraio 1990 n. 6;
c) le aree interessate dai percorsi individuati dalla citata deliberazione regionale 6/90: itinerari escursionistici (I.E.), percorsi storici (P.S.), percorribilità lungo i corsi d'acqua (P.A.). accessibilità al mare (A.M.), nonché le aree interessate dai percorsi escursionistici già individuati alla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi segnali di via del Club Alpino Italiano (C.A.I.) e della Federazione Italiano Escursionismo (F.I.E.);
d) le principali aree carsiche individuate dalla legge regionale 3 aprile 1990 n. 14 ;
e) i siti di protezione della fauna minore individuati ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 22 gennaio 1992 n. 4 , e successiva modificazione e integrazione;
f) le foreste demaniali, escluse le strade di servizio;
g) i parchi urbani previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
h) le aree sottoposte ai piani regionali di cui all' Sito esternoarticolo 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 concernente la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ovvero costituenti la zona faunistica della Alpi ai sensi dell'articolo 11 della legge medesima;
i) gli alvei dei corsi d'acqua pubblici di cui all' Sito esternoarticolo 1 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 , ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti percorsi esistenti;
l) le spiagge ed arenili;
m) i percorsi carrozzabili attraversanti centri e nuclei abitati compresi in zone di interesse storico, artistico ed ambientale previste e disciplinate, dagli strumenti urbanistici e territoriali vigenti nei Comuni in cui esse ricadono.
3. La deliberazione che individua i tracciati di cui al primo comma deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati. Qualora nei successivi trenta giorni sia presentata opposizione motivata in carta semplice da parte dei proprietari o conduttori di fondi comprendenti almeno il 40% della lunghezza del tracciato, il percorso non può essere istituito.
4. I Comuni provvedono ad installare la segnaletica necessaria ad individuare sul territorio le aree adibite all'esercizio delle attività sportive di cui alla presente legge. Hanno altresì l'obbligo di realizzare o far realizzare gli interventi tesi a garantire la stabilità dei suoli lungo i tracciati autorizzati.(3)

Comma così modificato dall'art. 47 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29.

5. Gli autoclub ed i Motoclub o, in loro assenza, le relative federazioni sono autorizzati ad installare a proprie spese la segnaletica necessaria ad individuare sul territorio i percorsi e le zone.
6. I comuni deliberano l’assenso o il dissenso all’individuazione del tracciato richiesto nel termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta medesima.(4)

Comma così sostituito dall'art. 47 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29.

7. I Comuni comunicano, con cadenza annuale, alla Regione le indicazione dei tracciati da loro autorizzati.(5)

Comma così modificato dall'art. 47 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29.