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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38

Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria.

Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 dicembre 1992

Art. 2
1. La presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle strade, come definite e classificate dall’Sito esternoarticolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, nonché sui sentieri e mulattiere come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera 48), del medesimo decreto, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.
2. E’ fatto divieto a chiunque di circolare fuoristrada con mezzi motorizzati, di costruire impianti fissi, per lo sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, fatte salve le deroghe previste dalla presente legge.