Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38
Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria.
Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 dicembre 1992
Art. 2
(Ambito di applicazione)(1)
1. La presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle strade, come definite e classificate dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, nonché sui sentieri e mulattiere come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera 48), del medesimo decreto, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.
2. E’ fatto divieto a chiunque di circolare fuoristrada con mezzi motorizzati, di costruire impianti fissi, per lo sport da esercitarsi con tali mezzi e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, fatte salve le deroghe previste dalla presente legge.
Note del Redattore:
Comma modificato dall'art. 8 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 .