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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 10 novembre 1992, n. 30

Interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione.(1)

Legge regionale abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.

Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 dicembre 1992

INDICE

Art. 1. - (Interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale).
Art. 2. - (Interventi ammissibili nelle zone soggette a vincolo decaduto).
Art. 3. - (Interventi ammissibili nei Comuni tenuti alla revisione dello strumento urbanistico generale a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974 n. 7).
Art. 6. - (Varianti agli strumenti urbanistici generali soggetti a revisione).
Art. 7. - (Procedura di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ricadenti nei territori dei Comuni dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione).
Art. 8. - (Regime dei contributi finanziari nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione).
Art. 9. - (Disposizioni transitorie).
Art. 10. - (Disposizioni finali).
Art. 11. - (Sostituzione ed abrogazione di norme precedenti).

Note del Redattore:

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Legge regionale abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.

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Modificano gli artt. 1 e 5 della L.R. 6 febbraio 1974, n. 7 .

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 13 settembre 1994, n. 53 .