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Art. 3.
(Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato).
(Omissis)

Note del Redattore:

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Abrogata dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 , ad eccezione dell'art. 6, abrogato a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della stessa L.R. 42/2012 .

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Il R.R. 14 maggio 1993, n. 1 , pubblicato nel B.U. 16 giugno 1993, n. 11, è stato modificato dal R.R. 20 luglio 1993, n. 2 , pubblicato nel B.U. 11 agosto 1993, n. 17, e dal R.R. 14 marzo 1996, n. 2 , pubblicato nel B.U. 3 aprile 1996, n. 7.