Menù di navigazione

INDICE

Art. 1. - (Finalità).
Art. 2. - (Attività di volontariato).
Art. 3. - (Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato).
Art. 4. - (Convenzioni).
Art. 5. - (Accesso alle strutture pubbliche).
Art. 6. - (Osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato).
Art. 7. - (Compiti dell'Osservatorio).
Art. 8. - (Commissione consultiva del volontariato).
Art. 9. - (Formazione ed aggiornamento dei volontari).
Art. 10. - (Progetti sperimentali).
Art. 11. - (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21).
Art. 12. - (Norma finanziaria).
Art. 13. - (Norma transitoria).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogata dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 , ad eccezione dell'art. 6, abrogato a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della stessa L.R. 42/2012 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il R.R. 14 maggio 1993, n. 1 , pubblicato nel B.U. 16 giugno 1993, n. 11, è stato modificato dal R.R. 20 luglio 1993, n. 2 , pubblicato nel B.U. 11 agosto 1993, n. 17, e dal R.R. 14 marzo 1996, n. 2 , pubblicato nel B.U. 3 aprile 1996, n. 7.