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Legge regionale 5 maggio 1992, n. 11

Modifiche alla legge regionale n. 15/1989 recante: "Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative".

Bollettino Ufficiale n. 9 del 20 maggio 1992

Art. 4.
(Norma transitoria).
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al sesto comma dell'articolo 23 ed al terzo comma dell'articolo 23 bis della legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 come modificata dalla presente legge.
2. Per l'anno 1992 le proposte di iniziativa di cui all'articolo 23 e le domande di contributo di cui all'articolo 23 bis sono presentate entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

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Modificano ed integrano la L.R. 12 giugno 1989, n. 15 .

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Articolo abrogato dall' art. 9 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17 . Recava disposizioni finanziarie.

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Reca dichiarazione d'urgenza.