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Legge regionale 23 dicembre 1991, n. 44

Disposizioni per l'adeguamento dei finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province.

Bollettino Ufficiale n. 18 del 27 dicembre 1991

Art. 1.
(Copertura delle spese per l'esercizio di alcune funzioni delegate alle Province).
1. La Regione Liguria, a concorde chiusura del confronto con le Amministrazioni Provinciali sul finanziamento delle funzioni ad esse delegate attribuisce, a copertura in conto arretrato fino al 31 dicembre 1990 delle spese occorrenti per l'esercizio delle funzioni delegate con le leggi regionali 30 agosto 1974, n. 28, 27 giugno 1979, n. 24, 28 febbraio 1983, n. 6, le seguenti somme alle
Province:
lire
Provincia di Genova
1355000000
Provincia di La Spezia
280000000
Provincia di Savona
350000000
Provincia di Imperia
490000000
2. Gli importi suddetti saranno ripartiti nei due esercizi finanziari 1991 e 1992, secondo le previsioni contenute nell'assestamento del bilancio 1991 e nel bilancio 1992.
3. Restano fermi per il 1992 gli stanziamenti previsti, per le leggi di cui al comma 1, nel bilancio di previsione 1991.
Art. 2.
(Integrazioni e modificazioni alle leggi regionali 30 agosto 1974, n. 28 e 27 giugno 1979, n. 24). (1)

Reca disposizioni finanziarie.

(Omissis).
Art. 3.
(Omissis).
Art. 4.
(Omissis).
Art. 5.
(Omissis).
Art. 6.
(Omissis).
Art. 7.
(Omissis).
Art. 8.
(Omissis).
Art. 9.
(Omissis).
Art. 10.
(Norma finanziaria).
(Omissis).
Art. 11.
(Dichiarazione d'urgenza)
(Omissis).