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Legge regionale 2 maggio 1990, n. 30

Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.

Bollettino Ufficiale n. 11 del 23 maggio 1990

Art. 1.
(Istituzione e finalità del servizio di vigilanza ecologica).
1. La Regione, in attuazione dell' Sito esternoarticolo 9 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'Sito esternoarticolo 4 dello Statuto , allo scopo di incrementare e migliorare la tutela dell'ambiente naturale, in rapporto di coordinamento organico con i servizi già esistenti, istituisce un servizio di vigilanza ambientale realizzato da guardie ecologiche volontarie (G.E.V.).
Art. 2.
(Funzioni delle G.E.V.).
1. Le guardie ecologiche volontarie, tramite attività coordinata ai sensi della presente legge, con competenza territoriale circoscritta agli ambiti di intervento indicati nel decreto di nomina, operano per favorire e garantire l'applicazione della normativa con finalità di salvaguardia ambientale e naturalistica.
2. A tale scopo svolgono funzioni di polizia amministrativa, secondo quanto disposto dall'articolo 6 e realizzano i compiti di:
a) prevenzione
1) sorveglianza nei parchi, nelle riserve naturali e nei territori sottoposti a vincolo;
2) educazione ecologico-ambientale tramite divulgazione dei principi del funzionamento dell'ambiente e della legislazione in materia ambientale. In particolare, formulano e svolgono programmi di sensibilizzazione e informazione ecologica direttamente sui luoghi soggetti a tutela e nelle scuole.
b) controllo
1) segnalazione alle autorità competenti di casi di degrado ambientale e delle relative cause;
2) conservazione delle consociazioni floristiche e faunistiche e di loro biotipi, dei prodotti del sottobosco e delle emergenze geopedologiche;
3) vigilanza sulla qualità dell'acqua, dell'aria e del suolo e di altri fattori e processi ambientali.
c) repressione
1) accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ambientale.
3. Le guardie ecologiche volontarie collaborano con le autorità competenti qualora si rendano necessari interventi e opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri di natura ambientale.
4. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale svolto da guardie ecologiche volontarie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro ed è prestato a titolo gratuito. La corresponsione di un rimborso spese non inficia la gratuità del rapporto.
Art. 3.
(Funzioni delle Province).
1. L'organizzazione del servizio di vigilanza ambientale svolto da guardie ecologiche volontarie è affidata alle Province.
2. La Provincia per l'organizzazione e gestione del servizio delle guardie ecologiche volontarie esercita le seguenti funzioni:
a) promuove l'organizzazione delle guardie ecologiche volontarie in uno o più raggruppamenti territoriali, secondo quando stabilito dall'articolo 4;
b) formula il regolamento di servizio dei raggruppamenti territoriali in conformità a quanto previsto nei provvedimenti regionali volti a uniformare il comportamento delle guardie ecologiche volontarie;
c) formula i programmi triennali di intervento sentiti i raggruppamenti territoriali delle guardie ecologiche volontarie e d'intesa con gli enti preposti alla gestione di parchi e riserve naturali istituiti con legge regionale;
d) organizza i corsi di formazione delle guardie ecologiche volontarie sulla base di direttive regionali volte ad uniformarne contenuti, modalità e termini sull'intero territorio della Regione;
e) organizza corsi di aggiornamento per le guardie ecologiche secondo l'evoluzione della disciplina ambientale, l'evoluzione di modalità e tecniche di tutela dell'ambiente, le esigenze del proprio territorio, sentiti anche i raggruppamenti territoriali delle guardie ecologiche volontarie e gli enti preposti alla gestione dei parchi e riserve naturali;
f) organizza i turni di servizio contemperando la disponibilità delle guardie, indicata in apposite tabelle presentate ogni bimestre dai raggruppamenti territoriali, con le esigenze di tutela ecologico-ambientale del territorio;
g) riceve i rapporti di servizio ed i verbali redatti dalle guardie ecologiche e li trasmette tempestivamente alle autorità competenti;
h) vigila sul regolare espletamento del servizio e l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 10 da parte delle guardie ecologiche volontarie segnalando alla Giunta regionale ogni eventuale irregolarità riscontrata;
i) può predisporre contratti di assicurazione contro gli infortuni per servizio delle guardie ecologiche volontarie;
l) può predisporre contratti di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per danni causati dalle guardie ecologiche volontarie nell'espletamento dell'incarico;
m) provvede alla dotazione, conservazione e manutenzione dei mezzi necessari all espletamento del servizio di vigilanza ecologica;
n) valuta ogni anno, inviandone relazione alla Giunta regionale, sentiti i raggruppamenti territoriali delle guardie ecologiche e d'intesa con gli enti preposti alla tutela di parchi e riserve naturali, lo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento nonché le esigenze di organico dei singoli raggruppamenti in servizio sul proprio territorio:
Art. 4.
(Raggruppamenti territoriali delle guardie ecologiche volontarie).
1. Ai sensi dell'articolo 3, la Provincia promuove l'organizzazione delle guardie ecologiche volontarie, incaricate con le procedure di cui all'articolo 6 in raggruppamenti territoriali, formulando per ciascuno di essi un regolamento di servizio in conformità ai regolamenti regionali volti ad uniformare il comportamento delle guardie ecologiche volontarie sull'intero territorio della Regione.
2. I raggruppamenti territoriali operano al servizio della Provincia per l'attuazione dei programmi predisposti ai sensi dell'articolo 3, terzo comma lettera c).
Art. 5.
(Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento: Integrazione della commissione tecnico scientifica regionale).
1. Allo scopo di ottimizzare gli interventi sul territorio la Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio ecologico volontario.
2. In particolare il Consiglio regionale, su proposta della Giunta emana direttive volte ad uniformare il comportamento delle guardie ecologiche volontarie sull'intero territorio della Regione.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al secondo comma la Regione si avvale della Commissione tecnico scientifica regionale per l'ambiente naturale, istituita dalla legge regionale 18 marzo 1985, n. 12 , della consulenza tecnica dei Servizi regionali competenti, nonché, tenuto conto dei territori che risultino interessati in relazione agli argomenti da trattare, da un rappresentante della provincia (1)

I pareri della Commissione sono stati soppressi dall' art. 39 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12 .

4. Nell'ambito delle proprie competenze, la Commissione si occupa in particolare di:
a) formulare proposte ed esprimere pareri alla Giunta regionale sui problemi riguardanti il servizio ecologico volontario;
b) formulare proposte e pareri sui provvedimenti regionali volti ad uniformare il comportamento delle guardie ecologiche volontarie operanti nei diversi ambiti territoriali;
c) formulare proposte e pareri sulle direttive regionali volte ad uniformale i contenuti, modalità e termini dei corsi di formazione delle guardie ecologiche volontarie organizzati dalla Provincia;
d) esprimere pareri alla Giunta sull'assegnazione di mezzi finanziari alla Province, visti i piani di organizzazione di cui all'articolo 12.
Art. 6.
(Modalità di reclutamento e posizione giuridica delle G.E.V.).
1. Coloro che siano interessati ad assumere la qualifica di guardia ecologica volontaria inoltrano la domanda alla Provincia di residenza ai fini dell'ammissione ai corsi di cui all'articolo 3, comprovando il possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non aver subito condanna per qualsiasi tipo di violazione della normativa con finalità di salvaguardia ambientale e naturalistica;
d) non aver subito sanzioni amministrative a seguito di violazioni di leggi in materia ambientale.
2. Al termine del su citato corso di formazione, visti i risultati delle prove di cui all'articolo 8, il candidato assume la qualifica di guardia ecologica volontaria tramite incarico nominativo conferitogli dal Presidente della Giunta regionale.
3. La guardia ecologica volontaria è agente di polizia amministrativa e titolare dei poteri di cui all' Sito esternoarticolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Art. 7.
(Elenco regionale delle G.E.V.).
1. E' istituito presso la Regione l'elenco regionale delle Guardie ecologiche volontarie, abilitate ai sensi dell'articolo 6, all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.
2. Le eventuali variazioni dell'elenco sono disposte dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 8.
(Esami).
1. Al termine dei corsi di formazione organizzati dalla Provincia secondo quanto disposto dagli articoli precedenti, i candidati sostengono un esame teorico e pratico innanzi ad una Commissione regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta e composta da:
a) il dirigente responsabile del Servizio tutela dell'ambiente o un suo delegato con funzioni di Presidente;
b) un funzionario regionale, scelto dal dirigente responsabile del Servizio beni ambientali e naturali tra gli appartenenti al servizio stesso, con funzioni anche di segretario;
c) un esperto in discipline ecologiche scelto dalla Giunta regionale tra i docenti universitari;
d) un esperto in discipline giuridiche scelto dalla Giunta regionale preferibilmente tra coloro che hanno maturato significative esperienze in materia di legislazione ambientale;
e) un rappresentante per ciascuna Provincia.
2. Gli esami si svolgono sulla base di un calendario annuale stabilito dalla Giunta regionale.
3. La Commissione delibera purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
4. Ai componenti della Commissione d'esame estraneiall'amministrazione regionale spetta un gettone di presenza in misura pari a quella prevista per i Componenti per i comitati di Controllo, nonché, se dovuta, l'indennità di missione spettante agli impiegati regionali di VII livello.
Art. 9.
(Ambito di competenza territoriale delle G.E.V.).
1. L'ambito di competenza operativo della guardia ecologica volontaria, indicato nel decreto di nomina di cui all'articolo 6 comma secondo, viene determinato dalla Giunta regionale in base alle esigenze di organico evidenziate, per i territori di rispettiva competenza, dalle Provincie tramite la relazione annuale di cui all'articolo 3.
2. La guardia ecologica volontaria non può operare al di fuori del territorio indicato nel decreto di nomina, a meno che lo sconfinamento non derivi da immediate necessità connesse ad infrazioni compiute nel territorio di propria competenza. In tal caso è tenuta a darne comunicazione al responsabile della gestione ed organizzazione del servizio ecologico volontario presso l'ente locale interessato, indicando i motivi dello sconfinamento.
3. Qualora le Guardie vengano a conoscenza di infrazioni compiute in ambiti territoriali non sottoposti a propria diretta tutela ne informano tempestivamente con apposito rapporto di servizio l'ente locale interessato perché provveda ad adottare le misure opportune.
Art. 10.
(Doveri delle G.E.V.).
1. Nell'espletamento del proprio servizio la guardia ecologica volontaria è tenuta a rispettare quanto previsto nella Sito esternolegge 24 novembre 1981 n. 689 e nella legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonché a svolgere le proprie funzioni con le modalità risultanti dai programmi di intervento predisposti dalle Province.
2. La guardia ecologica volontaria deve inoltre:
a) assicurare almeno dieci ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso bimestrale al raggruppamento territoriale di cui fa parte la disponibilità di giornate ed orari;
b) prestare il proprio servizio, nei modi, orari e località indicati dall'ufficio provinciale responsabile del servizio;
c) qualificarsi esibendo il tesserino personale ed il distintivo forniti dalla Provincia conformi al modello approvato dalla Giunta regionale;
d) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio presso l'ente locale interessato;
e) usare con cura l'attrezzatura ed i mezzi in dotazione;
f) partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia;
g) collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, per attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento in reati connessi al patrimonio ambientale.
Art. 11.
(Revoca o sospensione del servizio G.E.V.).
1. Secondo quanto disposto dall'articolo 3, il responsabile del servizio ecologico volontario dell'ente locale è tenuto a segnalare alla Giunta regionale ogni irregolarità riscontrata nell'espletamento dei compiti assegnati alla Guardie ecologiche.
2. Su parere della Commissione tecnico scientifica regionale, il Presidente della Giunta regionale può disporre in tal caso la sospensione o la revoca dell'incarico.
3. Costituisce motivo di immediata revoca dell'incarico il venir meno di ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 6.
Art. 12.
(Piano di organizzazione).
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, le Province, unitamente alla relazione annuale allo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento secondo quanto previsto dall'articolo 3, trasmettono alla Giunta regionale un piano di organizzazione contenente:
a) un consuntivo della gestione finanziaria dei contributi affidati dalla Regione per l'anno precedente;
b) un preventivo delle spese relative all'organizzazione del servizio ecologico volontario per l'anno in corso, articolato in spese per dotazione strumentale e spese per il funzionamento del servizio stesso.
2. Nei successivi sessanta giorni, la giunta regionale delibera il riparto dei contributi che la legge di approvazione del bilancio destina alle Province per l'organizzazione del servizio di volontariato di vigilanza ambientale.
Art. 13.
(Relazione della Giunta regionale).
1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 14.
(Norma finanziaria).
(Omissis).

Note del Redattore:

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I pareri della Commissione sono stati soppressi dall' art. 39 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12 .