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Legge regionale 2 maggio 1990, n. 30

Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.

Bollettino Ufficiale n. 11 del 23 maggio 1990

Art. 9.
(Ambito di competenza territoriale delle G.E.V.).
1. L'ambito di competenza operativo della guardia ecologica volontaria, indicato nel decreto di nomina di cui all'articolo 6 comma secondo, viene determinato dalla Giunta regionale in base alle esigenze di organico evidenziate, per i territori di rispettiva competenza, dalle Provincie tramite la relazione annuale di cui all'articolo 3.
2. La guardia ecologica volontaria non può operare al di fuori del territorio indicato nel decreto di nomina, a meno che lo sconfinamento non derivi da immediate necessità connesse ad infrazioni compiute nel territorio di propria competenza. In tal caso è tenuta a darne comunicazione al responsabile della gestione ed organizzazione del servizio ecologico volontario presso l'ente locale interessato, indicando i motivi dello sconfinamento.
3. Qualora le Guardie vengano a conoscenza di infrazioni compiute in ambiti territoriali non sottoposti a propria diretta tutela ne informano tempestivamente con apposito rapporto di servizio l'ente locale interessato perché provveda ad adottare le misure opportune.

Note del Redattore:

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I pareri della Commissione sono stati soppressi dall' art. 39 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12 .