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Legge regionale 2 maggio 1990, n. 30

Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.

Bollettino Ufficiale n. 11 del 23 maggio 1990

Art. 8.
(Esami).
1. Al termine dei corsi di formazione organizzati dalla Provincia secondo quanto disposto dagli articoli precedenti, i candidati sostengono un esame teorico e pratico innanzi ad una Commissione regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta e composta da:
a) il dirigente responsabile del Servizio tutela dell'ambiente o un suo delegato con funzioni di Presidente;
b) un funzionario regionale, scelto dal dirigente responsabile del Servizio beni ambientali e naturali tra gli appartenenti al servizio stesso, con funzioni anche di segretario;
c) un esperto in discipline ecologiche scelto dalla Giunta regionale tra i docenti universitari;
d) un esperto in discipline giuridiche scelto dalla Giunta regionale preferibilmente tra coloro che hanno maturato significative esperienze in materia di legislazione ambientale;
e) un rappresentante per ciascuna Provincia.
2. Gli esami si svolgono sulla base di un calendario annuale stabilito dalla Giunta regionale.
3. La Commissione delibera purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
4. Ai componenti della Commissione d'esame estraneiall'amministrazione regionale spetta un gettone di presenza in misura pari a quella prevista per i Componenti per i comitati di Controllo, nonché, se dovuta, l'indennità di missione spettante agli impiegati regionali di VII livello.

Note del Redattore:

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I pareri della Commissione sono stati soppressi dall' art. 39 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12 .