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Legge regionale 2 maggio 1990, n. 30

Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.

Bollettino Ufficiale n. 11 del 23 maggio 1990

Art. 6.
(Modalità di reclutamento e posizione giuridica delle G.E.V.).
1. Coloro che siano interessati ad assumere la qualifica di guardia ecologica volontaria inoltrano la domanda alla Provincia di residenza ai fini dell'ammissione ai corsi di cui all'articolo 3, comprovando il possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non aver subito condanna per qualsiasi tipo di violazione della normativa con finalità di salvaguardia ambientale e naturalistica;
d) non aver subito sanzioni amministrative a seguito di violazioni di leggi in materia ambientale.
2. Al termine del su citato corso di formazione, visti i risultati delle prove di cui all'articolo 8, il candidato assume la qualifica di guardia ecologica volontaria tramite incarico nominativo conferitogli dal Presidente della Giunta regionale.
3. La guardia ecologica volontaria è agente di polizia amministrativa e titolare dei poteri di cui all' Sito esternoarticolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

Note del Redattore:

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I pareri della Commissione sono stati soppressi dall' art. 39 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12 .