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Legge regionale 2 maggio 1990, n. 30

Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.

Bollettino Ufficiale n. 11 del 23 maggio 1990

Art. 11.
(Revoca o sospensione del servizio G.E.V.).
1. Secondo quanto disposto dall'articolo 3, il responsabile del servizio ecologico volontario dell'ente locale è tenuto a segnalare alla Giunta regionale ogni irregolarità riscontrata nell'espletamento dei compiti assegnati alla Guardie ecologiche.
2. Su parere della Commissione tecnico scientifica regionale, il Presidente della Giunta regionale può disporre in tal caso la sospensione o la revoca dell'incarico.
3. Costituisce motivo di immediata revoca dell'incarico il venir meno di ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 6.

Note del Redattore:

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I pareri della Commissione sono stati soppressi dall' art. 39 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12 .