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Legge regionale 2 maggio 1990, n. 30

Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.

Bollettino Ufficiale n. 11 del 23 maggio 1990

Art. 10.
(Doveri delle G.E.V.).
1. Nell'espletamento del proprio servizio la guardia ecologica volontaria è tenuta a rispettare quanto previsto nella Sito esternolegge 24 novembre 1981 n. 689 e nella legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonché a svolgere le proprie funzioni con le modalità risultanti dai programmi di intervento predisposti dalle Province.
2. La guardia ecologica volontaria deve inoltre:
a) assicurare almeno dieci ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso bimestrale al raggruppamento territoriale di cui fa parte la disponibilità di giornate ed orari;
b) prestare il proprio servizio, nei modi, orari e località indicati dall'ufficio provinciale responsabile del servizio;
c) qualificarsi esibendo il tesserino personale ed il distintivo forniti dalla Provincia conformi al modello approvato dalla Giunta regionale;
d) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio presso l'ente locale interessato;
e) usare con cura l'attrezzatura ed i mezzi in dotazione;
f) partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia;
g) collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, per attività di prevenzione, di controllo, di ricerca e di accertamento in reati connessi al patrimonio ambientale.

Note del Redattore:

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I pareri della Commissione sono stati soppressi dall' art. 39 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12 .