Legge regionale 2 maggio 1990, n. 30
Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.
Bollettino Ufficiale n. 11 del 23 maggio 1990
Art. 1.
(Istituzione e finalità del servizio di vigilanza ecologica).
1. La Regione, in attuazione dell' articolo 9 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 4 dello Statuto , allo scopo di incrementare e migliorare la tutela dell'ambiente naturale, in rapporto di coordinamento organico con i servizi già esistenti, istituisce un servizio di vigilanza ambientale realizzato da guardie ecologiche volontarie (G.E.V.).
Note del Redattore:
I pareri della Commissione sono stati soppressi dall' art. 39 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12 .