Menù di navigazione

Legge regionale 2 maggio 1990, n. 30

Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.

Bollettino Ufficiale n. 11 del 23 maggio 1990

  • VOCI
  • beni ambientali

INDICE

Art. 1. - (Istituzione e finalità del servizio di vigilanza ecologica).
Art. 2. - (Funzioni delle G.E.V.).
Art. 3. - (Funzioni delle Province).
Art. 4. - (Raggruppamenti territoriali delle guardie ecologiche volontarie).
Art. 5. - (Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento: Integrazione della commissione tecnico scientifica regionale).
Art. 6. - (Modalità di reclutamento e posizione giuridica delle G.E.V.).
Art. 7. - (Elenco regionale delle G.E.V.).
Art. 8. - (Esami).
Art. 9. - (Ambito di competenza territoriale delle G.E.V.).
Art. 10. - (Doveri delle G.E.V.).
Art. 11. - (Revoca o sospensione del servizio G.E.V.).
Art. 12. - (Piano di organizzazione).
Art. 13. - (Relazione della Giunta regionale).
Art. 14. - (Norma finanziaria).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

I pareri della Commissione sono stati soppressi dall' art. 39 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12 .