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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 12 giugno 1989, n. 15

Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.

Bollettino Ufficiale n. 9 del 28 giugno 1989

Art. 2 bis.
(Concertazione istituzionale e partecipazione). (16)

Articolo inserito dall'art. 23 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

1. E’ istituito un tavolo di coordinamento tra la Regione Liguria, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Consulta regionale per i diritti delle persone handicappate, finalizzato alla definizione di linee guida uniformi in relazione a quanto disposto dagli articoli 13 e 19 del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), nonché al monitoraggio della loro applicazione.
2. La Regione sensibilizza gli enti locali territoriali alla costituzione di gruppi di lavoro o commissioni di consultazione finalizzati a formulare proposte, indirizzi e orientamenti interpretativi in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, anche attraverso il metodo della concertazione istituzionale, mediante forme di partecipazione dei cittadini con disabilità e delle loro rappresentanze al procedimento di formazione delle decisioni.

Note del Redattore:

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Comma così integrato dall' art. 31 della L.R. 12 aprile 1994, n. 19 .

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Lettera così modificata dall' art. 19 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Reca disposizioni finanziarie.

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Comma inserito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma dell'art. 22 della L.R. 12/2015 .

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Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .