Legge regionale 12 giugno 1989, n. 15
Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.
Bollettino Ufficiale n. 9 del 28 giugno 1989
Art. 24 bis.
(Accessibilità sostenibile) (13)
1. Al fine di garantire condizioni di mobilità sostenibile, la Giunta regionale, sulla base di criteri da definirsi annualmente, approva bandi rivolti a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi volti a rimuovere impedimenti all'accessibilità delle persone.
Note del Redattore:
Comma aggiunto dall' art. 1 della L.R. 25 maggio 1992, n. 11 e così modificato dall' art. 9 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17 .
Articolo aggiunto dall' art. 2 della L.R. 5 maggio 1992, n. 11 e così sostituito dall' art. 2 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17 .
Comma inserito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con sentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma dell'art. 22 della L.R. 12/2015 .