Legge regionale 12 giugno 1989, n. 15
Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.
Bollettino Ufficiale n. 9 del 28 giugno 1989
Art. 23 quinquies.
(Procedura di concessione dei contributi) (10)
1. La Giunta regionale, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 23 bis, stabilisce con apposito provvedimento:
a) i criteri di selezione degli interventi, con indicazione di eventuali priorità e la relativa spesa riconoscibile;
b) la misura del contributo concedibile e le modalità di erogazione;
c) le modalità e i tempi di presentazione delle istanze, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 quater commi 1 e 2;
d) i casi di decadenza dal contributo e le modalità di reimpiego delle somme recuperate.
2. La formazione del piano previsto dall' articolo 32 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 1986"), costituisce criterio di priorità nell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 23 bis, comma 1, lettera a).
Note del Redattore:
Comma aggiunto dall' art. 1 della L.R. 25 maggio 1992, n. 11 e così modificato dall' art. 9 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17 .
Articolo aggiunto dall' art. 2 della L.R. 5 maggio 1992, n. 11 e così sostituito dall' art. 2 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17 .
Comma inserito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con sentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma dell'art. 22 della L.R. 12/2015 .