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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 12 giugno 1989, n. 15

Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.

Bollettino Ufficiale n. 9 del 28 giugno 1989

Art. 23 quinquies.
1. La Giunta regionale, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 23 bis, stabilisce con apposito provvedimento:
a) i criteri di selezione degli interventi, con indicazione di eventuali priorità e la relativa spesa riconoscibile;
b) la misura del contributo concedibile e le modalità di erogazione;
c) le modalità e i tempi di presentazione delle istanze, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 quater commi 1 e 2;
d) i casi di decadenza dal contributo e le modalità di reimpiego delle somme recuperate.
2. La formazione del piano previsto dall' Sito esternoarticolo 32 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 1986"), costituisce criterio di priorità nell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 23 bis, comma 1, lettera a).

Note del Redattore:

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Comma così integrato dall' art. 31 della L.R. 12 aprile 1994, n. 19 .

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Lettera così modificata dall' art. 19 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Reca disposizioni finanziarie.

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Comma inserito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma dell'art. 22 della L.R. 12/2015 .

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Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .