Legge regionale 12 giugno 1989, n. 15
Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.
Bollettino Ufficiale n. 9 del 28 giugno 1989
Art. 23 quater.
(Competenze della Regione e dei Comuni) (9)
1. Le istanze relative ai contributi di cui all'articolo 23 bis, comma 1, lettera a) sono inoltrate, con l'indicazione delle opere da realizzare o dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa, alla Regione.
2. La Regione provvede all'istruttoria e all'erogazione dei contributi secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 23 quinquies, comma 1.
3. Le istanze relative ai contributi di cui all'articolo 23 bis, comma 1, lettere b) e c) sono inoltrate, con l'indicazione delle opere da realizzare o dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa, al Comune territorialmente competente, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 23 quinquies, comma 1.
Note del Redattore:
Comma aggiunto dall' art. 1 della L.R. 25 maggio 1992, n. 11 e così modificato dall' art. 9 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17 .
Articolo aggiunto dall' art. 2 della L.R. 5 maggio 1992, n. 11 e così sostituito dall' art. 2 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17 .
Comma inserito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con sentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma dell'art. 22 della L.R. 12/2015 .