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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 12 giugno 1989, n. 15

Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.

Bollettino Ufficiale n. 9 del 28 giugno 1989

Art. 23 bis.
(Interventi finanziari per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi aperti al pubblico). (6)

Articolo aggiunto dall' art. 2 della L.R. 5 maggio 1992, n. 11 e così sostituito dall' art. 2 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17 .

1. La Regione concede contributi in conto capitale per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative a favore di:
a) enti locali ed enti del settore regionale allargato di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) per interventi in edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica;
b) soggetti privati per interventi in edifici e spazi privati aperti al pubblico;
c) soggetti privati per interventi in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata e assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica per interventi di fruibilità interna relativi all'alloggio stesso sostenuti a proprie spese (7)

Lettera così modificata dall' art. 19 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati agli enti ed ai soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità degli edifici e degli spazi interessati dagli interventi.

Note del Redattore:

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Comma così integrato dall' art. 31 della L.R. 12 aprile 1994, n. 19 .

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Lettera così modificata dall' art. 19 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Reca disposizioni finanziarie.

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Comma inserito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma dell'art. 22 della L.R. 12/2015 .

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Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .