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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 12 giugno 1989, n. 15

Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.

Bollettino Ufficiale n. 9 del 28 giugno 1989

Art. 23.
(Interventi informativi, educativi e di aggiornamento).
1. La Regione assume le iniziative e promuove gli interventi al fine di:
a) informare circa la compatibilità dell'ambiente costruito con la variabile delle esigenze relative a situazioni temporaneamente o permanentemente invalidanti;
b) far conoscere le disposizioni legislative e normative nazionali ed estere, con particolare riferimento alla presente legge;
c) diffondere la conoscenza delle soluzioni tecniche e dei materiali rispondenti alla compatibilità d'uso dell'ambiente da parte dei cittadini;
d) sollecitare l'adeguamento e l'integrazione dei programmi dei vari corsi di studio e della letteratura tecnica in relazione ai contenuti e allo spirito della legge.
2. Le finalità di cui al primo comma sono perseguite mediante:
a) iniziative di informazione, aggiornamento e ricerca indirizzata agli studenti ed ai docenti delle scuole e dei corsi di ogni ordine e grado, ivi compresa l'Università;
b) interventi di aggiornamento per il personale regionale e degli enti locali, nonché per i tecnici interessati all'applicazione della presente legge.
3. Le iniziative e gli interventi di cui al secondo comma sono attuati dalla Regione di intesa con le altre amministrazioni interessate, e in collaborazione con enti pubblici e privati.
5. Le proposte di iniziativa, da parte di enti pubblici o di privati, relative al secondo comma, vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno (4)

Comma aggiunto dall' art. 1 della L.R. 25 maggio 1992, n. 11 e così modificato dall' art. 9 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17 .

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6. La Giunta regionale stabilisce i criteri cui la Regione deve attenersi per quanto riguarda gli interventi relativi al presente articolo, secondo quanto previsto dall' articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 (5)

Comma aggiunto dall' art. 1 della L.R. 25 maggio 1992, n. 11 .

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Note del Redattore:

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Comma così integrato dall' art. 31 della L.R. 12 aprile 1994, n. 19 .

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Lettera così modificata dall' art. 19 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Reca disposizioni finanziarie.

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Comma inserito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma dell'art. 22 della L.R. 12/2015 .

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Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .