Legge regionale 12 giugno 1989, n. 15
Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.
Bollettino Ufficiale n. 9 del 28 giugno 1989
Art. 17.
(Variazione della destinazione d'uso degli immobili).
1. Fino a quando la legge regionale non avrà disciplinato in via generale la destinazione d'uso degli immobili ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, si osservano le norme di cui ai commi successivi.
2. Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente in ordine al rilascio di autorizzazioni e concessioni edilizie, è soggetta all'autorizzazione del Sindaco la variazione di destinazione d'uso di immobile quando sia finalizzata ad utilizzo dello steso che sia comunque riconducibile ad uso collettivo, anche quando la variazione non comporti l'esecuzione di opere, ivi compreso il caso in cui si tratti di variare la destinazione d'uso collettivo già in atto.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al secondo comma da parte del Sindaco è subordinata al possesso da parte dell'immobile delle caratteristiche previste dall'allegato, in funzione della destinazione ad uso collettivo dello stesso.
4. La mancanza dell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all' articolo 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, ed è comunque ostativa al rilascio dell'autorizzazione all'uso o permesso di agibilità dei locali.
Note del Redattore:
Comma aggiunto dall' art. 1 della L.R. 25 maggio 1992, n. 11 e così modificato dall' art. 9 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17 .
Articolo aggiunto dall' art. 2 della L.R. 5 maggio 1992, n. 11 e così sostituito dall' art. 2 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17 .
Comma inserito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con sentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma dell'art. 22 della L.R. 12/2015 .