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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 12 giugno 1989, n. 15

Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.

Bollettino Ufficiale n. 9 del 28 giugno 1989

Art. 13.
(Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica).
1. I progetti relativi al restauro o al risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono prevedere la realizzazione di una quota non inferiore ad un alloggio ogni quaranta o frazioni di quaranta con caratteristiche conformi alle disposizioni della presente legge ai fini del loro utilizzo da parte di soggetti con gravi difficoltà psico-motorie e senso-percettive.

Note del Redattore:

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Comma così integrato dall' art. 31 della L.R. 12 aprile 1994, n. 19 .

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Lettera così modificata dall' art. 19 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Reca disposizioni finanziarie.

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Comma inserito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma dell'art. 22 della L.R. 12/2015 .

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Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .