Legge regionale 12 giugno 1989, n. 15
Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.
Bollettino Ufficiale n. 9 del 28 giugno 1989
Art. 12.
(Alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata).
1. Fermo restando che devono sempre essere garantite l'accessibilità, il dimensionamento e la predisponibilità di tutti gli alloggi per l'intero patrimonio edilizio pubblico e privato, in modo da assicurare ai destinatari la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività, i progetti relativi alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata devono prevedere la realizzazione di una quota non inferiore ad un alloggio ogni venti o frazione di venti con caratteristiche idonee all'immediato utilizzo da parte dei soggetti con gravi difficoltà psico-motorie e senso-percettive.
2. Gli alloggi di cui al primo comma devono essere conformi alle disposizioni della presente legge ed essere omogeneamente distribuiti all'interno delle strutture edilizie al fine di evitare una loro concentrazione.
Note del Redattore:
Comma aggiunto dall' art. 1 della L.R. 25 maggio 1992, n. 11 e così modificato dall' art. 9 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17 .
Articolo aggiunto dall' art. 2 della L.R. 5 maggio 1992, n. 11 e così sostituito dall' art. 2 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17 .
Comma inserito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con sentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma dell'art. 22 della L.R. 12/2015 .