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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 12 giugno 1989, n. 15

Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.

Bollettino Ufficiale n. 9 del 28 giugno 1989

Art. 11.
(Autorizzazioni e concessioni a edificare).
1. Fermo restando quanto stabilito all' Sito esternoarticolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 , ai fini dell'attuazione della presente legge il rilascio della concessione o autorizzazione ad edificare è disciplinato dai commi seguenti.
2. In sede di rilascio di concessioni o autorizzazioni ad edificare ai fini della verifica della conformità dei progetti alle norme della presente legge, deve essere anche acquisito il parere dei responsabili del Servizio di Igiene Pubblica ambientale o di tutela della salute nei luoghi di lavoro della Unità Sanitaria Locale che allo scopo potrà avvalersi di consulenza specialistica opportunamente convenzionata.
3. La realizzazione delle opere dovrà essere sempre collaudata da un tecnico collaudatore con atto asseverato entro centoventi giorni dalla ultimazione dei lavori.

Note del Redattore:

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Comma così integrato dall' art. 31 della L.R. 12 aprile 1994, n. 19 .

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Lettera così modificata dall' art. 19 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Reca disposizioni finanziarie.

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Comma inserito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma dell'art. 22 della L.R. 12/2015 .

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Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .