Legge regionale 12 giugno 1989, n. 15
Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative.
Bollettino Ufficiale n. 9 del 28 giugno 1989
Art. 10.
(Strumenti urbanistici comunali, norme tecniche di attuazione, regolamenti edilizi e d'igiene).
1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni in essa contenute prevarranno sulle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali che si pongono con esse in contrasto.
Note del Redattore:
Comma aggiunto dall' art. 1 della L.R. 25 maggio 1992, n. 11 e così modificato dall' art. 9 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17 .
Articolo aggiunto dall' art. 2 della L.R. 5 maggio 1992, n. 11 e così sostituito dall' art. 2 della L.R. 26 aprile 2007, n. 17 .
Comma inserito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con sentenza n. 272/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 51 del 21 dicembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma dell'art. 22 della L.R. 12/2015 .