Menù di navigazione
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge disciplina gli interventi rivolti alla protezione e al miglioramento dell'ambiente attraverso il recupero e lo sviluppo dell'attività agricola all'interno del sistema regionale delle aree protette
2. Gli incentivi previsti dalla presente legge non trovano applicazione nel territorio delle Cinque Terre come individuato nel disciplinare approvato con Sito esternod.P.R. 29 maggio 1973 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 23 agosto 1973.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogata dall' art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 . Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011 , nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L'avviso dell'esito positivo, con osservazioni, è pubblicato nel B.U. 23 agosto 1989, n. 14.