Legge regionale 8 luglio 1987, n. 24
Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi.(1)
Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 luglio 1987
Art. 13.
(Varianti agli strumenti urbanistici attuativi).
1. Le varianti agli strumenti urbanistici attuativi seguono la procedura di approvazione degli strumenti originari, salvo il disposto di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.
2. Per le varianti agli strumenti urbanistici attuativi ricadenti negli ambiti di interesse regionale che non ne comportino significativi mutamenti o integrale rielaborazione, il parere del Comitato tecnico urbanistico previsto al quarto comma dell'articolo 6 della presente legge è facoltativo.
3. Le varianti ai piani per l'edilizia economica e popolare nonché ai piani per gli insediamenti produttivi che non incidano sul dimensionamento globale del piano e non ne comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, sono in ogni caso approvate con deliberazione del Consiglio comunale soggetta al solo controllo di legittimità, a norma dell' articolo 17 della legge regionale 24 giugno 1976, n. 20 , unitamente alle varianti allo strumento urbanistico generale ad esse eventualmente connesse, a termini dell'articolo 8.
4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche nei confronti delle variazioni alle previsioni di spesa conseguenti ai mutamenti dei costi presunti in sede di approvazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare nonché dei piani per gli insediamenti produttivi.
4bis. Le modifiche alle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi che conseguano a sopravvenute ed urgenti esigenze di carattere finanziario od operativo sono approvate con deliberazione della Giunta comunale.(29)
5. I termini di attuazione di tutti gli strumenti urbanistici attuativi possono essere prorogati, nel limite massimo rispettivamente stabilito dalla legge, con motivata deliberazione del Consiglio comunale soggetta al solo controllo di legittimità a norma dell' articolo 17 della legge regionale 24 giugno 1976, n. 20 .
Note del Redattore:
Legge regionale abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.
Articolo abrogato dall' art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 . Il presente articolo era stato precedentemente sostituito dall' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .
Articolo aggiunto dall' art. 11 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 , ora abrogato dall' art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 .