Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 24

Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della Sito esternolegge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi.(1)

Legge regionale abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.

Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 luglio 1987

Art. 13.
(Varianti agli strumenti urbanistici attuativi).
1. Le varianti agli strumenti urbanistici attuativi seguono la procedura di approvazione degli strumenti originari, salvo il disposto di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.
2. Per le varianti agli strumenti urbanistici attuativi ricadenti negli ambiti di interesse regionale che non ne comportino significativi mutamenti o integrale rielaborazione, il parere del Comitato tecnico urbanistico previsto al quarto comma dell'articolo 6 della presente legge è facoltativo.
3. Le varianti ai piani per l'edilizia economica e popolare nonché ai piani per gli insediamenti produttivi che non incidano sul dimensionamento globale del piano e non ne comportino modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, sono in ogni caso approvate con deliberazione del Consiglio comunale soggetta al solo controllo di legittimità, a norma dell' articolo 17 della legge regionale 24 giugno 1976, n. 20 , unitamente alle varianti allo strumento urbanistico generale ad esse eventualmente connesse, a termini dell'articolo 8.
4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche nei confronti delle variazioni alle previsioni di spesa conseguenti ai mutamenti dei costi presunti in sede di approvazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare nonché dei piani per gli insediamenti produttivi.
4bis. Le modifiche alle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi che conseguano a sopravvenute ed urgenti esigenze di carattere finanziario od operativo sono approvate con deliberazione della Giunta comunale.(29)

Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

5. I termini di attuazione di tutti gli strumenti urbanistici attuativi possono essere prorogati, nel limite massimo rispettivamente stabilito dalla legge, con motivata deliberazione del Consiglio comunale soggetta al solo controllo di legittimità a norma dell' articolo 17 della legge regionale 24 giugno 1976, n. 20 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Legge regionale abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 3 luglio 1989, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito dall' art. 3 della L.R. 3 luglio 1989, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall' art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 . Il presente articolo era stato precedentemente sostituito dall' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito dall' art. 12 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito dall' art. 12 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Reca disposizioni finanziarie.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .