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Legge regionale 5 agosto 1987, n. 25

Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati.

Bollettino Ufficiale n. 34 del 26 agosto 1987

Art. 13.
(Contributi di cui alle lettere e) ed f), primo comma, dell'articolo 8).
1. La concessione dei contributi di cui alla lettera e) dell'articolo 8 all'Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio S.p.A. avviene sulla base di progetti per la realizzazione di interventi che attuano le finalità previste dalla legge regionale costitutiva dell'Agenzia stessa (22)

Comma così sostituito dall' art. 7 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 .

.
2. La Giunta regionale approva i progetti di cui al primo comma e le modalità e i tempi per la concessione e la liquidazione dei contributi mediante apposita convenzione con l'Agenzia regionale per il recupero edilizio S.p.A.
3. Alla concessione dei contributi previsti alla lettera f) dell'articolo 8 provvede la Giunta regionale mediante apposita convenzione con gli enti destinatari dei contributi nella quale vengono definite le modalità e i tempi della erogazione dei contributi medesimi.

Note del Redattore:

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Per le procedure vedi anche l' art. 1 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 .

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L'art. 7 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 ha sostituito il comma 4 e aggiunto i commi 5, 6, 7 e 8, la stessa legge reca altresì disposizioni transitorie per l'attuazione della L.R. 8 luglio 1987, n. 25 .

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L'art. 7 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 ha sostituito il comma 4 e aggiunto i commi 5, 6, 7 e 8, la stessa legge reca altresì disposizioni transitorie per l'attuazione della L.R. 8 luglio 1987, n. 25 .

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L'art. 7 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 ha sostituito il comma 4 e aggiunto i commi 5, 6, 7 e 8, la stessa legge reca altresì disposizioni transitorie per l'attuazione della L.R. 8 luglio 1987, n. 25 .

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L'art. 7 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 ha sostituito il comma 4 e aggiunto i commi 5, 6, 7 e 8, la stessa legge reca altresì disposizioni transitorie per l'attuazione della L.R. 8 luglio 1987, n. 25 .

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L'art. 7 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 ha sostituito il comma 4 e aggiunto i commi 5, 6, 7 e 8, la stessa legge reca altresì disposizioni transitorie per l'attuazione della L.R. 8 luglio 1987, n. 25 .

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Articolo così sostituito dall' art. 5 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 .

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Comma così sostituito dall' art. 7 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 .

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Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20 .

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Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20 .