Menù di navigazione

Legge regionale 5 agosto 1987, n. 25

Contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati.

Bollettino Ufficiale n. 34 del 26 agosto 1987

Art. 11.
(Contributi di cui alla lettera a), primo comma, dell'articolo 8). (20)

Articolo così sostituito dall' art. 5 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 .

1. Le domande per ottenere i contributi per i Programmi Organici di Intervento sono presentate senza scadenze alla Regione dai comuni o da altri soggetti attuatori tramite i comuni sede dell'intervento, con attestazione del comune medesimo sul rapporto con la vigente strumentazione urbanistica e territoriale e sul rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi e dei vincoli tecnico-economici.
2. La Giunta regionale, verificata la rispondenza dei programmi proposti ai contenuti della vigente normativa ed agli obiettivi del Programma Quadriennale Regionale per l'edilizia residenziale, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio e delle risorse del Programma Quadriennale Regionale, individua gli interventi ammissibili a contributo e determina l'ammontare di quest'ultimo.
3. I programmi possono essere preceduti da un programma preliminare che contiene l'individuazione dell'ambito territoriale e urbano, le linee guida del progetto operativo, le previsioni urbanistiche, quelle finanziarie, quelle relative ai soggetti attuatori e alle modalità di gestione ed è finalizzato a:
a) consentire la preventiva valutazione da parte della Regione della corrispondenza, alle finalità ed ai requisiti previsti dal Programma Quadriennale Regionale, del Programma che si intende proporre, nonché della sua coerenza con la natura degli interventi proposti;
b) mirare alla predisposizione di condizioni operative efficienti e ottenere il finanziamento, qualora l'esame sia positivo, delle spese connesse alla redazione del conseguente sviluppo operativo del programma, secondo le disposizioni di cui al Programma Quadriennale Regionale vigente.
4. La Giunta regionale nell'approvare i programmi preliminari concede contributi per la redazione dei conseguenti programmi organici di intervento.
5. La Giunta regionale trasferisce i finanziamenti che fanno carico al bilancio regionale, relativi agli interventi ammessi a contributo ai sensi del comma 2 ai comuni competenti per territorio, che provvedono a concederli e a liquidarli, o direttamente ai soggetti attuatori.
6. La Giunta regionale sospende l'invio dei programmi alla Regione in caso di insufficienza di disponibilità finanziaria.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per le procedure vedi anche l' art. 1 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L'art. 7 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 ha sostituito il comma 4 e aggiunto i commi 5, 6, 7 e 8, la stessa legge reca altresì disposizioni transitorie per l'attuazione della L.R. 8 luglio 1987, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L'art. 7 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 ha sostituito il comma 4 e aggiunto i commi 5, 6, 7 e 8, la stessa legge reca altresì disposizioni transitorie per l'attuazione della L.R. 8 luglio 1987, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L'art. 7 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 ha sostituito il comma 4 e aggiunto i commi 5, 6, 7 e 8, la stessa legge reca altresì disposizioni transitorie per l'attuazione della L.R. 8 luglio 1987, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L'art. 7 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 ha sostituito il comma 4 e aggiunto i commi 5, 6, 7 e 8, la stessa legge reca altresì disposizioni transitorie per l'attuazione della L.R. 8 luglio 1987, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

L'art. 7 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 ha sostituito il comma 4 e aggiunto i commi 5, 6, 7 e 8, la stessa legge reca altresì disposizioni transitorie per l'attuazione della L.R. 8 luglio 1987, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 5 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 7 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 8 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 7 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20 .