Legge regionale 5 agosto 1987, n. 25
Bollettino Ufficiale n. 34 del 26 agosto 1987
Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 8 luglio 1987, n. 24 , come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 34 .
Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 8 luglio 1987, n. 24 , come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 34 .
L'art. 7 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 ha sostituito il comma 4 e aggiunto i commi 5, 6, 7 e 8, la stessa legge reca altresì disposizioni transitorie per l'attuazione della L.R. 8 luglio 1987, n. 25 .
L'art. 7 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 ha sostituito il comma 4 e aggiunto i commi 5, 6, 7 e 8, la stessa legge reca altresì disposizioni transitorie per l'attuazione della L.R. 8 luglio 1987, n. 25 .
L'art. 7 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 ha sostituito il comma 4 e aggiunto i commi 5, 6, 7 e 8, la stessa legge reca altresì disposizioni transitorie per l'attuazione della L.R. 8 luglio 1987, n. 25 .
L'art. 7 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 ha sostituito il comma 4 e aggiunto i commi 5, 6, 7 e 8, la stessa legge reca altresì disposizioni transitorie per l'attuazione della L.R. 8 luglio 1987, n. 25 .
L'art. 7 della L.R. 20 aprile 1994, n. 20 ha sostituito il comma 4 e aggiunto i commi 5, 6, 7 e 8, la stessa legge reca altresì disposizioni transitorie per l'attuazione della L.R. 8 luglio 1987, n. 25 .
Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2003, n. 26 e così sostituito dall' art. 5 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20 .
Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 27 ottobre 2003, n. 26 e abrogato dall' art. 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20 .
Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 27 ottobre 2003, n. 26 e abrogato dall' art. 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20 .
Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 27 ottobre 2003, n. 26 e abrogato dall' art. 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20 .
Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 27 ottobre 2003, n. 26 e abrogato dall' art. 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 20 .