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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 24

Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della Sito esternolegge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi.(1)

Legge regionale abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.

Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 luglio 1987

Art. 5.
(Delega alle Province delle funzioni regionali attinenti alla formulazione delle osservazioni).
1. Le funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di osservazioni agli strumenti urbanistici attuativi e di eventuale annullamento degli stessi, quali definite dall'articolo 4, sono delegate alle Province.
2. I provvedimenti emanati dalle Province in forza della delega di cui al presente articolo sono imputati alle stesse.
3. Le funzioni delegate alla Province in base alle disposizioni della presente legge sono esercitate dai Presidenti delle relative Giunte.
4. Ai fini dell'esercizio del potere previsto dal settimo e ottavo comma dell'articolo 4, il Presidente della Giunta provinciale è tenuto ad acquisire il parere del Comitato tecnico urbanistico provinciale previsto dall' articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987, n. 7 di delega alle Province delle funzioni regionali relative all'esercizio dei poteri di controllo in materia di abusivismo edilizio.
5. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente informazioni, dati ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
6. Le Province trasmettono alla Regione entro il mese di febbraio di ogni anno una analitica relazione sull'attività svolta, con riferimento all'anno precedente, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate ai sensi della presente legge, ai fini della formulazione di osservazioni ed indirizzi da parte della Regione stessa.
7. Per l'esercizio delle funzioni delegate a norma della presente legge viene stanziata annualmente la somma di lire 100.000.000, da ripartirsi tra le Province con deliberazione della Giunta regionale secondo i seguenti criteri:
a) cinquanta per cento in proporzione al numero dei Comuni facenti parte della Provincia;
b) cinquanta per cento in proporzione al numero complessivo degli abitanti della Provincia, risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.
8. Lo stanziamento di cui al settimo comma è adeguato annualmente al tasso programmato di inflazione (9)

Comma aggiunto dall' art. 7 della L.R. 23 dicembre 1991, n. 44 .

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Note del Redattore:

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Legge regionale abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 3 luglio 1989, n. 17 .

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Numero così sostituito dall' art. 3 della L.R. 3 luglio 1989, n. 17 .

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Nota soppressa. Vedi nota 20.

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Nota soppressa. Vedi nota 21.

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Nota soppressa. Vedi nota 23.

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Articolo abrogato dall' art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 . Il presente articolo era stato precedentemente sostituito dall' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .

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Numero così sostituito dall' art. 12 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .

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Numero così sostituito dall' art. 12 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .

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Reca disposizioni finanziarie.

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Rubrica così sostituita dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .