Legge regionale 8 luglio 1987, n. 24
Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi.(1)
Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 luglio 1987
Art. 4.
(Procedimento di approvazione).
1. Salvo il disposto dell'articolo 6, gli strumenti urbanistici attuativi sono approvati dal Comune con le modalità indicate nei successivi commi del presente articolo e previa intesa con le Amministrazioni pubbliche proprietarie di immobili eventualmente in essi compresi ed appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile delle stesse.
2. Il progetto di strumento urbanistico attuativo - previa acquisizione del parere della Commissione edilizia integrata a norma dell' articolo 20 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15 come modificato dall'articolo 1 numero 7 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 44 nonché, in presenza di immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , del parere della Sopraintendenza ai beni ambientali ed architettonici - è adottato con deliberazione del Consiglio comunale. Tale deliberazione, entro quindici giorni dalla data di esecutività, è depositata con tutta la documentazione ad essa allegata per quindici giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segretaria comunale, previo avviso da affiggersi all'albo pretorio, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e su giornali quotidiani a diffusione regionale (4) .
3. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari di immobili compresi nello strumento urbanistico attuativo ed osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.
4. Lo strumento urbanistico attuativo si intende approvato al momento in cui sia divenuta esecutiva la deliberazione con la quale il Consiglio comunale, entro i successivi novanta giorni a pena di decadenza dello strumento adottato, decide sulle opposizioni ed osservazioni presentate, apportando, se del caso, allo strumento stesso le conseguenti modifiche, ovvero prende atto della mancata presentazione di opposizioni ed osservazioni. Lo strumento urbanistico attuativo così eventualmente modificato non è soggetto alla pubblicazione di cui al secondo comma del presente articolo.
5. Entro sessanta giorni dall’approvazione dello strumento urbanistico attuativo il Comune trasmette alla Regione copia dello strumento urbanistico attuativo approvato per la formulazione di eventuali osservazioni in merito alla compatibilità dello stesso in rapporto al vigente Piano paesistico regionale (PTCP). (19)
(Omissi)(20)
(Omissis) (21)
(Omissis)(22)
(Omissis) (23)
Note del Redattore:
Legge regionale abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.
Articolo abrogato dall' art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 . Il presente articolo era stato precedentemente sostituito dall' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .
Articolo aggiunto dall' art. 11 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 , ora abrogato dall' art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 .