Legge regionale 8 luglio 1987, n. 24
Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi.(1)
Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 luglio 1987
Art. 36.
(Entrata in vigore).
La presente legge regionale entra in vigore decorso un mese dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note del Redattore:
Legge regionale abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.
Articolo abrogato dall' art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 . Il presente articolo era stato precedentemente sostituito dall' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .
Articolo aggiunto dall' art. 11 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 , ora abrogato dall' art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 .