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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 24

Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della Sito esternolegge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi.(1)

Legge regionale abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.

Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 luglio 1987

Art. 3.
(Elaborati).
1. I progetti degli strumenti urbanistici attuativi sono costituiti dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa del progetto che precisi anche le fasi di attuazione dello stesso e ne specifichi i costi presumibili per l'attuazione nonché i soggetti su cui gravano; ove trattisi di piani per l'edilizia economica e popolare la relazione deve riportare altresì la dimostrazione di cui all'articolo 2, secondo comma;
b) documentazione grafica e/o descrittiva dell'analisi dello stato di fatto riferita ai rapporti tra l'area interessata e l'ambito circostante, al patrimonio edilizio, alle tipologie ed alle destinazioni che lo caratterizzano, alle colture in atto, alle essenze esistenti, alla viabilità veicolare e pedonale con le relative caratteristiche dimensionali, alle aree e agli spazi già destinati a servizi pubblici o di uso pubblico con specificazione e quantificazione delle destinazioni d'uso, alle urbanizzazioni a rete con l'indicazione delle aree servite e delle eventuali potenzialità residue d'uso;
c) stralcio delle tavole dello strumento urbanistico generale e della carta tecnica regionale in scale 1:5000, relativo alla zona, con l'indicazione del perimetro dell'area di intervento;
d) stralcio della normativa di attuazione dello strumento urbanistico generale concernente i tipi e le modalità di intervento consentiti nella zona;
e) tabella dei dati di progetto nella quale devono essere indicati:
1) la superficie totale dello strumento urbanistico attuativo;
2) le superfici corrispondenti alle diverse destinazioni d'uso e le relative percentuali;
3) i volumi esistenti da confermare, i volumi da demolire, i volumi edificabili totali e suddivisi per lotti, con relativa specificazione delle rispettive destinazioni d'uso;
4) il rapporto di copertura di ogni singolo lotto nonché la superficie utile di solaio nel caso di insediamenti produttivi e commerciali pluripiano;
5) gli indici di fabbricabilità territoriali e fondiari;
6) la capacità insediativa della zona in termini di valli o di abitanti o di posti letto ovvero il numero di addetti previsto con l'indicazione del parametro di superficie utile/addetto ovvero la superficie di vendita;
7) gli «standards» urbanistici conseguiti con lo strumento urbanistico attuativo nelle qualità e secondo le modalità di cui all'articolo 2, primo comma, lettera a) (3)

Numero così sostituito dall' art. 3 della L.R. 3 luglio 1989, n. 17 .

;
8) le eventuali superfici da destinare ad attività commerciali in coerenza con gli obiettivi della Sito esternolegge 11 giugno 1971, n. 426 ;
f) rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno in scala non inferiore a 1:500, con indicazione dei capisaldi di riferimento;
g) planimetria quotata in scala non inferiore a 1:500 dell'assetto complessivo dell'area con indicazione di tutti gli edifici previsti, della sistemazione del terreno e dell'organizzazione ed ubicazione dei servizi e delle infrastrutture;
h) schemi planimetrici in scala non inferiore a 1:200 dei tipi edilizi esistenti e in progetto;
i) prospetti e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in numero sufficiente ad assicurare la piena comprensione del progetto;
l) schemi altimetrici in scala non inferiore a 1:200 delle opere di urbanizzazione primaria, con indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti, delle sezioni stradali, delle piantumazioni e degli elementi di arredo urbano;
m) mappe catastali con specificazione delle eventuali proprietà pubbliche ed elenchi delle ditte proprietarie degli immobili soggetti ad espropriazione in relazione agli effetti propri di ciascun tipo di strumento urbanistico attuativo;
n) norme tecniche contenenti:
1) le modalità di attuazione ed i relativi termini nei limiti di cui all'articolo 2, lettera d);
2) la disciplina degli interventi, anche con riferimento alle destinazioni d'uso, agli immobili da vincolare, ai materiali ed ai requisiti delle costruzioni e per gli edifici esistenti, alla puntuale descrizione dei tipi di intervento da rapportarsi alle nozioni di cui all' Sito esternoarticolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
o) elaborati atti a dimostrare la rispondenza dell'intervento alle disposizioni di cui all' Sito esternoarticolo 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e del relativo regolamento di attuazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
p) elaborati atti a dimostrare la rispondenza dell'intervento ai requisiti di risparmio energetico dettati dalla legislazione vigente in materia;
q) elaborati in indagine e di verifica sotto il profilo geotecnico della fattibilità delle opere previste, in conformità alle norme tecniche di cui al decreto interministeriale 21 gennaio 19Sl, emanato in applicazione della Sito esternolegge 2 febbraio 1974, n. 66 .
2. Qualora si tratti degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 2, terzo comma, la documentazione prevista al precedente comma deve essere integrata da elaborazioni volte ad analizzare il processo di formazione del tessuto urbano, ad individuarne la struttura viaria portante, le relative polarità e l'evoluzione dei tipi edilizi nonché, per ciascun tipo, i principali caratteri strumentali ed i diversi interventi di recupero previsti per ricondurre gli edifici esistenti alla condizione d'uso ottimale.
3. Nei Comuni di cui all'articolo 2, quarto comma, i progetti degli strumenti urbanistici attuativi sono costituiti altresì dalla documentazione contenente le risultanze delle indagini e delle verifiche previste dall' articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 , raccolte in apposita relazione tecnica corredata da un'esauriente cartografia di zonizzazione in prospettiva sismica delle aree interessate.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere modificate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito il Comitato tecnico urbanistico, in relazione a sopravvenute esigenze di aggiornamento dell'elenco degli elaborati costitutivi degli strumenti urbanistici attuativi.

Note del Redattore:

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Legge regionale abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 3 luglio 1989, n. 17 .

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Numero così sostituito dall' art. 3 della L.R. 3 luglio 1989, n. 17 .

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Nota soppressa. Vedi nota 20.

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Nota soppressa. Vedi nota 21.

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Nota soppressa. Vedi nota 23.

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Articolo abrogato dall' art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 . Il presente articolo era stato precedentemente sostituito dall' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .

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Numero così sostituito dall' art. 12 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .

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Numero così sostituito dall' art. 12 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .

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Reca disposizioni finanziarie.

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Rubrica così sostituita dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .