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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 24

Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della Sito esternolegge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi.(1)

Legge regionale abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.

Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 luglio 1987

Art. 29.
(Definizione).
1. Agli effetti della presente legge sono definite varianti agli strumenti urbanistici generali per il loro adeguamento agli «standards» urbanistici quelle finalizzate esclusivamente alla realizzazione di opere pubbliche, di impianti tecnologici di pubblico interesse o delle opere riservate alle attività collettive di cui al decreto ministeriale emanato in applicazione dell'articolo 41-quinques della Sito esternolegge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

Note del Redattore:

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Legge regionale abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 3 luglio 1989, n. 17 .

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Numero così sostituito dall' art. 3 della L.R. 3 luglio 1989, n. 17 .

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Nota soppressa. Vedi nota 20.

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Nota soppressa. Vedi nota 21.

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Nota soppressa. Vedi nota 23.

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Articolo abrogato dall' art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 . Il presente articolo era stato precedentemente sostituito dall' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .

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Numero così sostituito dall' art. 12 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .

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Numero così sostituito dall' art. 12 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .

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Reca disposizioni finanziarie.

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Rubrica così sostituita dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .