Legge regionale 8 luglio 1987, n. 24
Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi.(1)
Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 luglio 1987
Art. 29.
(Definizione).
1. Agli effetti della presente legge sono definite varianti agli strumenti urbanistici generali per il loro adeguamento agli «standards» urbanistici quelle finalizzate esclusivamente alla realizzazione di opere pubbliche, di impianti tecnologici di pubblico interesse o delle opere riservate alle attività collettive di cui al decreto ministeriale emanato in applicazione dell'articolo 41-quinques della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note del Redattore:
Legge regionale abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.
Articolo abrogato dall' art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 . Il presente articolo era stato precedentemente sostituito dall' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .
Articolo aggiunto dall' art. 11 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 , ora abrogato dall' art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 .