Legge regionale 8 luglio 1987, n. 24
Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi.(1)
Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 luglio 1987
Art. 27.
(Piani di recupero di iniziativa pubblica attuati dal Comune).
1. I Comuni provvedono ad attuare direttamente i piani di recupero nei seguenti casi:
a) per gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 1, lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
b) per gli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico;
c) per l'adeguamento delle opere di urbanizzazione.
2. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del primo comma i Comuni possono anche avvalersi degli Istituti autonomi per le case popolari nonché di società specializzate a capitale pubblico o misto.
Note del Redattore:
Legge regionale abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.
Articolo abrogato dall' art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 . Il presente articolo era stato precedentemente sostituito dall' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .
Articolo aggiunto dall' art. 11 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 , ora abrogato dall' art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 .