Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 24

Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della Sito esternolegge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi.(1)

Legge regionale abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.

Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 luglio 1987

Art. 2.
(Contenuti).
1. Strumenti urbanistici attuativi, sulla base dell'analisi dello stato di fatto - da condursi con particolare riferimento al patrimonio edilizio esistente, alle destinazioni d'uso in atto ed al rapporto tra l'area interessata e l'ambito circostante - e nel rispetto delle previsioni e delle finalità dello strumento urbanistico generale contengono:
a) l'assetto complessivo dell'area con indicazione planivolumetrica di tutti gli edifici previsti, della sistemazione del terreno e della organizzazione ed ubicazione dei servizi e delle infrastrutture nelle qualità e secondo le modalità stabilite dallo strumento urbanistico generale o, in difetto di sue specifiche indicazioni in tal senso, dal decreto ministeriale previsto dall'Sito esternoarticolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni (2)

Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 3 luglio 1989, n. 17 .

;
b) l'assetto delle aree libere sia pubbliche sia private, con la previsione dei percorsi, delle piantumazioni e dei principali elementi di arredo urbano;
c) la disciplina degli interventi sia di nuova costruzione sia sul patrimonio edilizio esistente anche con riferimento alle definizioni di cui all' Sito esternoarticolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , con la precisazione degli immobili da vincolare, dei materiali e delle finiture;
d) le modalità e i termini di attuazione, fermo restando il limite massimo decennale per la esecuzione del opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici attuativi diversi dai piani per l'edilizia economica e popolare nonché per il compimento delle procedure coattive di cui all'articolo 17;
e) la previsione dei costi presumibili per l'attuazione dello strumento urbanistico attuativo e dei soggetti su cui gravino nonché le corrispondenti intese eventualmente intervenute;
f) l'indicazione dei rapporti fra le previsioni dello strumenti urbanistico attuativo e quelle dei piani commerciali di cui alla Sito esternolegge 11 giugno 1971, n. 426 ;
g) la rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti dalle leggi statali e regionali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;
h) la dimostrazione della fattibilità geotecnica delle opere;
i) la rispondenza dell'intervento alle esigenze di risparmio energetico;
l) l'accordo preliminare con gli enti competenti a prestare i servizi di fornitura dell'energia elettrica e di telecomunicazioni, ove necessari.
2. I piani per l'edilizia economica e popolare devono altresì contenere la dimostrazione che sono stati dimensionati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20, quarto comma.
3. Gli strumenti urbanistici attuativi relativi ad aree definite di tipo «A» in base al decreto ministeriale emanato in applicazione dell'Sito esternoarticolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, devono contenere elementi atti alla determinazione del processo di formazione del tessuto urbano e della sua evoluzione, al fine di ricondurre gli edifici esistenti alla condizione d'uso ottimale.
4. Nei Comuni il cui territorio sia stato dichiarato zona soggetta a rischio sismico ai sensi e per gli effetti dell'Sito esternoarticolo 43 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 , la dimostrazione di cui alla lettera h) del primo comma deve essere effettuata con particolare riferimento agli accertamenti previsti dall'articolo 3, primo comma, della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Legge regionale abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 3 luglio 1989, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito dall' art. 3 della L.R. 3 luglio 1989, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall' art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 . Il presente articolo era stato precedentemente sostituito dall' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito dall' art. 12 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito dall' art. 12 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Reca disposizioni finanziarie.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .