Legge regionale 8 luglio 1987, n. 24
Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi.(1)
Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 luglio 1987
Art. 10.
(Pubblicità del provvedimento di approvazione).
1. Il provvedimento di approvazione dello strumento urbanistico attuativo è depositato, unitamente ai relativi atti grafici e normativi nonché al provvedimento al quale ne sia eventualmente subordinata l'efficacia, a permanente e libera visione del pubblico presso la segreteria comunale entro dieci giorni dalla data in cui può essere attuato, previo avviso che deve essere:
a) affisso all'Albo pretorio del Comune;
b) pubblicato sui giornali quotidiani a diffusione regionale:
c) notificato, nella forma delle citazioni ai proprietari degli immobili che, in ragione delle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, possono essere sottoposti a procedimenti espropriativi o riduttivi del godimento della proprietà.
Note del Redattore:
Legge regionale abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.
Articolo abrogato dall' art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 . Il presente articolo era stato precedentemente sostituito dall' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .
Articolo aggiunto dall' art. 11 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 , ora abrogato dall' art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 .