Legge regionale 8 luglio 1987, n. 24
Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi.(1)
Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 luglio 1987
Art. 1.
(Strumenti urbanistici attuativi).
1. Lo strumento urbanistico generale identifica, sulla base di quanto disposto dall' articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 28 , le parti del territorio ed i casi in cui il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla formazione di strumenti urbanistici attuativi.
2. Sono strumenti urbanistici attuativi dello strumento urbanistico generale:
a) il piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata;
b) il piano per l'edilizia economica e popolare;
c) il piano per gli insediamenti produttivi;
d) il piano di recupero.
Note del Redattore:
Legge regionale abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.
Articolo abrogato dall' art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 . Il presente articolo era stato precedentemente sostituito dall' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .
Articolo aggiunto dall' art. 11 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 , ora abrogato dall' art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 .