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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 24

Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della Sito esternolegge 28 febbraio 1985, n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi.(1)

Legge regionale abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.

Bollettino Ufficiale n. 30 del 29 luglio 1987

INDICE

Art. 1. - (Strumenti urbanistici attuativi).
Art. 2. - (Contenuti).
Art. 3. - (Elaborati).
Art. 4. - (Procedimento di approvazione).
Art. 5. - (Delega alle Province delle funzioni regionali attinenti alla formulazione delle osservazioni).
Art. 6. - (Procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di interesse regionale individuati dai vigenti PTC regionali o da leggi di settore).
Art. 7. - (Strumenti urbanistici attuativi ricadenti in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497).
Art. 8. - (Varianti allo strumento urbanistico generale connesse a strumenti urbanistici attuativi e loro approvazione).
Art. 9. - (Varianti allo strumento urbanistico generale contestuali a strumenti urbanistici attuativi).
Art. 10. - (Pubblicità del provvedimento di approvazione).
Art. 11. - (Efficacia).
Art. 12. - (Validità).
Art. 13. - (Varianti agli strumenti urbanistici attuativi).
Art. 14. - (Piani particolareggiati di iniziativa pubblica).
Art. 15. - (Attuazione mediante diretta concessione od autorizzazione edilizia).
Art. 16. - (Convenzione attuativa).
Art. 17. - (Procedure coattive).
Art. 18. - (Piani particolareggiati di iniziativa privata).
Art. 19. - (Inquadramento urbanistico).
Art. 20. - (Obbligo di formazione, estensione, efficacia ed attuazione).
Art. 22. - (Inquadramento urbanistico).
Art. 23. - (Efficacia ed attuazione).
Art. 24. - (Inquadramento urbanistico).
Art. 25. - (Modalità di attuazione).
Art. 26. - (Piani di recupero di iniziativa pubblica attuati dai privati).
Art. 27. - (Piani di recupero di iniziativa pubblica attuati dal Comune).
Art. 28. - (Piani di recupero di iniziativa privata).
Art. 28 bis. - (Programmi organici di intervento).
Art. 29. - (Definizione).
Art. 29 bis. - (Procedimenti di adozione).
Art. 30. - (Procedimento di approvazione).
Art. 31. - (Indagini geologiche a corredo degli strumenti urbanistici generali).
Art. 32. - (Elevazione del massimale di contributo per indagini geologiche a corredo degli strumenti urbanistici).
Art. 33. - (Disposizioni transitorie).
Art. 34. - (Sostituzione ed abrogazione di precedenti norme).
Art. 36. - (Entrata in vigore).

Note del Redattore:

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Legge regionale abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 3 luglio 1989, n. 17 .

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Numero così sostituito dall' art. 3 della L.R. 3 luglio 1989, n. 17 .

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Nota soppressa. Vedi nota 20.

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Nota soppressa. Vedi nota 21.

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Nota soppressa. Vedi nota 22.

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Nota soppressa. Vedi nota 23.

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Articolo abrogato dall' art. 11 della L.R. 15 dicembre 1995, n. 57 . Il presente articolo era stato precedentemente sostituito dall' art. 10 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .

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Numero così sostituito dall' art. 12 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .

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Numero così sostituito dall' art. 12 della L.R. 2 maggio 1990, n. 34 .

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Reca disposizioni finanziarie.

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Rubrica così sostituita dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .