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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3

Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali. (1)

Titolo già sostituito dall' art. 26 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 . Vedi però l' art. 4 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 9 .

Bollettino Ufficiale n. 8 del 25 febbraio 1987

Art. 4.
(Sanzioni per comportamenti di disturbo dell'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio regionale) (6)

Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012. Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 4. (Rimborsi spese). 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2010, ai Consiglieri regionali compete il rimborso forfettario mensile delle spese connesse alla partecipazione alle riunioni del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni consiliari previste dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio, delle Conferenze dei Presidenti dei Gruppi consiliari, nelle percentuali della indennità mensile lorda di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento), ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b), del T.U.I.R. (d.P.R. 917/1986), riferite alla percorrenza tra la zona di elezione, ovvero alla zona nella quale il soggetto interessato abbia il domicilio autocertificato, e la sede della Regione: a) per una distanza fino a venticinque chilometri: 25 per cento; b) per una distanza oltre i venticinque chilometri e fino a cinquanta chilometri: 30 per cento; c) per una distanza oltre i cinquanta chilometri e fino a ottanta chilometri: 35 per cento; d) per una distanza oltre gli ottanta chilometri 40 per cento. 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. Per ogni giornata di assenza alle riunioni di cui al comma 1 e secondo le disposizioni di cui al comma 5 è effettuata la trattenuta rispettivamente di un quindicesimo per i Consiglieri regionali, di un decimo per i componenti della Giunta e di un ottavo per il Presidente del Consiglio e per il Presidente della Giunta regionale, del rimborso forfettario di cui al medesimo comma 1, eventualmente decurtato ai sensi del comma 3. 5. Le trattenute di cui al comma 4 sono effettuate ove i Consiglieri regionali non raggiungano almeno le quindici presenze giornaliere nel mese, ove i componenti della Giunta non raggiungano almeno le dieci presenze giornaliere nel mese e ove il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta regionale non raggiungano le otto presenze giornaliere al mese. 5 bis. L'Ufficio di Presidenza può deliberare eventuali motivate variazioni delle condizioni e modalità di trattenuta di cui ai commi 4 e 5. 6. (Omissis). 7. Le missioni, superiori alle quattro ore, effettuate dai Consiglieri regionali, su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, dal Presidente della Giunta e dai componenti della Giunta per ragioni connesse con l'espletamento del mandato sono considerate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4, come riunioni ai sensi del comma 1. 7 bis. Sono altresì equiparate alle riunioni di cui al comma 1, senza diritto al rimborso delle spese sostenute, le partecipazioni dei Consiglieri regionali ad attività istituzionali che siano svolte, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, in rappresentanza della Regione. 8. L'Ufficio di Presidenza può stipulare convenzioni con le società concessionarie di servizio pubblico di trasporto per i pagamenti differiti delle relative spese. 9. Sono a carico della Regione le spese sostenute dai Consiglieri regionali in relazione ai pedaggi autostradali sul territorio nazionale. 10. L'Ufficio di Presidenza determina annualmente il limite massimo del rimborso relativo ad ulteriori costi di viaggio debitamente documentati sostenuti dai Consiglieri regionali per l'espletamento del mandato popolare. Inoltre l'Ufficio di Presidenza stesso può determinare eventuali motivate variazioni dei rimborsi forfettari di cui al comma 1 e delle trattenute del rimborso forfettario di cui ai commi 4 e 5.".

1. Nei confronti del Consigliere che con il suo reiterato contegno turbi l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio regionale può essere comminata dall'Ufficio di Presidenza una sanzione sull'indennità di carica da euro 500,00 a euro 1.500,00, secondo le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

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Articolo già sostituito dall' art. 2 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 dall'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 9 , modificato dall' art. 1 della L.R. 25 marzo 1998, n. 13 e così ulteriormente sostituito dall' art. 1 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 1. (Oggetto della legge). 1. Il trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali si articola in: a) indennità di carica e indennità funzione; b) (Omissis); c) indennità di missione; d) indennità di fine mandato; e) assegno vitalizio.".

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Capo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "INDENNITA' CONSILIARI".

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 2. (Indennità di carica e di funzione). 1. A ciascun Consigliere regionale compete un'indennità lorda mensile pari al 75 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 dell'indennità mensile lorda spettante ai membri della Camera dei Deputati a norma dell' Sito esternoart. 1 della l. 31 ottobre 1965 n. 1261 . 2. Ai Consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta a quella prevista dal comma 1, la seguente ulteriore percentuale dell'indennità mensile lorda spettante ai membri della Camera dei Deputati a norma dell' Sito esternoart. 1 della l. n. 1261/1965 : a) Presidente del Consiglio regionale e Presidente della Giunta regionale: 33 per cento; b) Vice Presidente della Giunta regionale: 23 per cento; c) Vice Presidente del Consiglio regionale e componenti della Giunta regionale: 20 per cento; d) Presidenti dei Gruppi, Presidenti delle Commissioni consiliari e Segretari del Consiglio regionale: 13 per cento; e) Vice Presidenti delle Commissioni consiliari: 8 per cento. 2 bis. Con decorrenza dalla nona legislatura, ai componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria è corrisposta una indennità mensile lorda pari al 75 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai Ministri della Repubblica non parlamentari. Agli stessi sono estesi, per tutto il tempo in cui svolgono l'attività di Assessore, i rimborsi spese, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa, nonché tutte le altre disposizioni previste dalla normativa statale e regionale per i Consiglieri regionali ad eccezione della indennità di fine mandato e delle norme relative all'assegno vitalizio. 3. Le indennità previste nel secondo comma non sono cumulabili tra di loro. Qualora il Consigliere svolga più di una delle funzioni indicate nel comma stesso gli sarà corrisposta l'indennità più favorevole. 4. Le indennità di cui ai commi precedenti non possono cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti, conferiti dalla Regione, da enti locali territoriali della Liguria, da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, da enti privati con azionariato della Regione. 5. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione, da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al quarto comma e le somme percepite in dipendenza degli stessi, ovvero una dichiarazione negativa. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede alle conseguenti ritenute sulle indennità. 6. Nel caso di inadempienza dell'obbligo di cui al quinto comma, il Presidente del Consiglio regionale diffida il Consigliere di adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso di inosservanza della diffida il Presidente del Consiglio ne dà notizia all'Assemblea. 6 bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2011, al fine di adeguare l'ordinamento regionale alle disposizioni per il coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa, l'importo complessivo degli emolumenti e delle utilità, di cui ai commi 1, 2 e 2 bis, nonché dei rimborsi previsti all'articolo 4, comma 1, percepiti dai Consiglieri regionali in virtù del loro mandato, non può eccedere complessivamente, in nessun caso, l'indennità massima spettante ai membri del Parlamento. L'indennità massima spettante ai membri del Parlamento è relativa al 30° scatto di anzianità della classe ottava del trattamento economico dei magistrati con funzione di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate così come rideterminate dall'Sito esternoarticolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)) e dell'Sito esternoarticolo 14, comma 1, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 14 settembre 2011, n. 148 . 6 ter. Al fine di adeguare l'ordinamento regionale alle disposizioni di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 luglio 2011, n. 111 , in via transitoria e in attesa del completamento dei lavori della Commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto, le percentuali delle indennità di cui ai commi 1 e 2 e i rimborsi di cui all'articolo 4, comma 1, sono e restano determinati in base al valore dell'indennità prevista all'Sito esternoarticolo 1 della l. 1261/1965 al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.".

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Articolo abrogato dall' art. 4 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 e così sostituito dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 .

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 4. (Rimborsi spese). 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2010, ai Consiglieri regionali compete il rimborso forfettario mensile delle spese connesse alla partecipazione alle riunioni del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni consiliari previste dallo Sito esternoStatuto e dal Regolamento interno del Consiglio, delle Conferenze dei Presidenti dei Gruppi consiliari, nelle percentuali della indennità mensile lorda di cui all'Sito esternoarticolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento), ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b), del T.U.I.R. (Sito esternod.P.R. 917/1986 ), riferite alla percorrenza tra la zona di elezione, ovvero alla zona nella quale il soggetto interessato abbia il domicilio autocertificato, e la sede della Regione: a) per una distanza fino a venticinque chilometri: 25 per cento; b) per una distanza oltre i venticinque chilometri e fino a cinquanta chilometri: 30 per cento; c) per una distanza oltre i cinquanta chilometri e fino a ottanta chilometri: 35 per cento; d) per una distanza oltre gli ottanta chilometri 40 per cento. 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. Per ogni giornata di assenza alle riunioni di cui al comma 1 e secondo le disposizioni di cui al comma 5 è effettuata la trattenuta rispettivamente di un quindicesimo per i Consiglieri regionali, di un decimo per i componenti della Giunta e di un ottavo per il Presidente del Consiglio e per il Presidente della Giunta regionale, del rimborso forfettario di cui al medesimo comma 1, eventualmente decurtato ai sensi del comma 3. 5. Le trattenute di cui al comma 4 sono effettuate ove i Consiglieri regionali non raggiungano almeno le quindici presenze giornaliere nel mese, ove i componenti della Giunta non raggiungano almeno le dieci presenze giornaliere nel mese e ove il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta regionale non raggiungano le otto presenze giornaliere al mese. 5 bis. L'Ufficio di Presidenza può deliberare eventuali motivate variazioni delle condizioni e modalità di trattenuta di cui ai commi 4 e 5. 6. (Omissis). 7. Le missioni, superiori alle quattro ore, effettuate dai Consiglieri regionali, su autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, dal Presidente della Giunta e dai componenti della Giunta per ragioni connesse con l'espletamento del mandato sono considerate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4, come riunioni ai sensi del comma 1. 7 bis. Sono altresì equiparate alle riunioni di cui al comma 1, senza diritto al rimborso delle spese sostenute, le partecipazioni dei Consiglieri regionali ad attività istituzionali che siano svolte, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza, in rappresentanza della Regione. 8. L'Ufficio di Presidenza può stipulare convenzioni con le società concessionarie di servizio pubblico di trasporto per i pagamenti differiti delle relative spese. 9. Sono a carico della Regione le spese sostenute dai Consiglieri regionali in relazione ai pedaggi autostradali sul territorio nazionale. 10. L'Ufficio di Presidenza determina annualmente il limite massimo del rimborso relativo ad ulteriori costi di viaggio debitamente documentati sostenuti dai Consiglieri regionali per l'espletamento del mandato popolare. Inoltre l'Ufficio di Presidenza stesso può determinare eventuali motivate variazioni dei rimborsi forfettari di cui al comma 1 e delle trattenute del rimborso forfettario di cui ai commi 4 e 5.".

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 5. (Missioni). 1. Ai Consiglieri regionali, autorizzati dall'Ufficio di Presidenza, al Presidente della Giunta e ai componenti della Giunta che, per ragioni connesse all'espletamento del loro mandato, si rechino in missione, superiore alle quattro ore, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando mezzi pubblici di trasporto inclusi l'aereo, il mezzo di trasporto marittimo e il vagone letto, ovvero un'indennità chilometrica pari ad una frazione, fissata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo in caso di spostamento con autovettura propria; è consentito l'uso del taxi o dell'auto a noleggio in presenza di difficoltà di reperimento di altri mezzi pubblici di trasporto. 2. Il Consigliere regionale può chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo, per il vitto e per la sosta del proprio automezzo nei limiti determinati annualmente dall'Ufficio di Presidenza. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per le missioni all'estero.".

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 6. (Cumulo). 1. Ai Consiglieri regionali non possono essere liquidati altri rimborsi di spese di qualsiasi natura, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli. 2. Ai Consiglieri regionali che siano dipendenti dello Stato o di Enti pubblici si applicano le norme di cui alla Sito esternol. 12 dicembre 1966 n. 1078 .".

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 7. (Decorrenze). 1. La corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 2 decorre dalla data della prima seduta della nuova Assemblea legislativa. La corresponsione delle indennità di cui al comma 2 dell'articolo 2 decorrono dalle rispettive nomine. 2. Nel caso di surrogazione, la data di inizio della corresponsione dell'indennità al Consigliere subentrante decorre dalla data della deliberazione del Consiglio regionale che dispone la surroga ai sensi dell'Sito esternoarticolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Sito esternoStatuto normale) e successive modifiche ed integrazioni. 3. Le indennità di cui all'articolo 2 cessano a decorrere dal giorno antecedente la prima seduta della nuova Assemblea legislativa. Analogamente cessano a decorrere dal giorno antecedente la prima seduta della nuova Assemblea legislativa i finanziamenti previsti dalla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modifiche ed integrazioni. 4. Le indennità di cui all'articolo 2 per il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretari del Consiglio spettano fino alla data dell'elezione dei nuovi componenti dell'Ufficio di Presidenza e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il Presidente ed i componenti della Giunta spettano fino alla data di nomina della nuova Giunta e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche.".

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 8. (Mancata corresponsione dell'indennità per prolungata assenza). 1. Nei confronti dei Consiglieri che, senza giustificato motivo, non abbiano partecipato ad alcuna delle sedute di una delle sessioni previste dall'Sito esternoart. 32 dello Sito esternoStatuto , può essere disposta la non corresponsione dell'indennità mensile prevista dall'art. 2, primo comma. 2. Il provvedimento di cui al comma precedente è deliberato dal Consiglio regionale su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Capigruppo. 3. Esso decorre dal giorno in cui il Consiglio lo ha deliberato e produce i suoi effetti per tutto il tempo per il quale il Consigliere si astenga dall'intervenire alle sedute del Consiglio.".

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 9. (Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali). 1. La corresponsione dell'indennità è sospesa, di diritto, oltre che nei casi di cui all'Sito esternoart. 15 comma 4-bis della l. 19 marzo 1990 n. 55 come modificato dall' Sito esternoart. 1 della l. 18 gennaio 1992 n. 16 «Norme in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli enti locali», nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo. 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del consigliere o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell' Sito esternoart. 1 della l. n. 16/1992 , dispone immediatamente la sospensione dell'indennità con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1. 3. Oltre ai casi indicati nell'Sito esternoart. 15 comma 4-quater della l. n. 55/1990 come modificato dalla Sito esternol. n. 16/1992 , la sospensione dell'indennità cessa con la revoca dell'ordinanza di cui al comma 1 disposta ai sensi dell'Sito esternoart. 299 c.p.p. e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'Sito esternoart. 306 c.p.p. ".

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 10. (Assegno alimentare). 1. Nelle ipotesi di cui all'art. 9, il Consiglio regionale può deliberare a favore del Consigliere che ne faccia richiesta scritta la concessione di un assegno alimentare in misura non superiore ai quattro decimi dell'indennità di cui all'art. 2, primo comma.".

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 11. (Revoca del provvedimento). 1. Il provvedimento di sospensione è revocato di diritto e l'Ufficio di Presidenza ne prende atto, quando il procedimento penale a carico del consigliere si concluda con sentenza di non doversi procedere, pronunciata ai sensi degli artt. 425 e 529 c.p.p. o con sentenza di assoluzione anche non definitiva pronunciata per i motivi di cui all'Sito esternoart. 530 c.p.p. o qualora l'ordinanza di cui all'art. 9 comma 1 sia stata annullata ai sensi dell'Sito esternoart. 309 comma 9 c.p.p. . 2. Il Consigliere nei cui confronti si è verificata la revoca ha diritto di ricevere la liquidazione di tutti gli assegni non percepiti, sotto deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.".

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Capo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "INDENNITA' DI FINE MANDATO".

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 12. (Beneficiari dell'indennità di fine mandato). 1. L'indennità di fine mandato, nella misura di cui all'art. 13, spetta: a) ai Consiglieri non rieletti nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mancato, anche nel caso in cui non abbiano presentato la loro candidatura; b) ai Consiglieri regionali che cessino dalla carica nel corso della legislatura per dimissioni volontarie. Restano esclusi i casi di cessazione dal mandato per le cause di decadenza così come disciplinate dagli artt. 6 e 7 della Sito esternol. 23 aprile 1981 n. 154 ; c) agli aventi causa di cui all'art. 30.".

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 13. (Misura dell'indennità di fine mandato). 1. La misura dell'indennità è stabilita in una mensilità dell'indennità lorda spettante per le funzioni di Consigliere regionale, in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica, per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi di mandato, per i primi dieci anni ed in una ulteriore mensilità per ogni biennio, o frazione di biennio superiore all'anno di mandato, fino ad un massimo complessivo di quindici mensilità. 2. Il Consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi, fino alla concorrenza di quindici mensilità comprese nelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita. 3. L'attribuzione delle indennità di cui al comma 2 è disposta dall'Ufficio di Presidenza entro sei mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato. 4. Il Consigliere regionale che abbia già esercitato il mandato per una legislatura e versati i contributi di cui all'art. 14, comma 2, può richiedere all'Ufficio di Presidenza la corresponsione anticipata dell'indennità di fine mandato in misura non superiore al 50 per cento rispetto al trattamento cui avrebbe diritto in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta. La richiesta deve essere motivata da necessita personali e approvata dall'Ufficio di Presidenza. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta per ciascuna legislatura a partire dalla seconda. Sulla percentuale corrisposta anticipatamente non si effettua adeguamento al termine definitivo del mandato.".

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 14. (Finanziamento). 1. L'indennità di cui all'art. 12 è a carico del bilancio del Consiglio regionale. 2. A parziale copertura dell'onere relativo alla corresponsione dell'indennità di fine mandato, sull'indennità mensile lorda di cui all'art. 2, primo comma, si applica una trattenuta pari al 3 per cento da devolvere ad apposito capitolo della parte entrata del bilancio regionale denominato «Introiti per ritenuta indennità di fine rapporto». 3. In caso di cessazione del mandato per decadenza il Consigliere regionale ha diritto alla restituzione delle trattenute di cui al comma secondo senza interessi.".

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 . Il testo vigente fino a tale decorrenza è il seguente: "Art. 15. (Effetti della sospensione). 1. I periodi di non corresponsione e di sospensione della indennità mensile nei confronti dei Consiglieri regionali, fermi restando i criteri di calcolo dei mesi interi di cui all'art. 36, primo comma, non sono computati agli effetti dell'indennità di fine mandato.". L'articolo è stato successivamente sostituito dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 .

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Articolo aggiunto dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 .

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Articolo aggiunto dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 .

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Capo abrogato dall' art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35 , a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l'art. 37; il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 35/2011 ha disposto: "2. Ai Consiglieri e ai componenti, aventi diritto, della Giunta regionale, in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Capo III della l.r. 3/1987 e successive modificazioni ed integrazioni. Vedi anche la l.r. 21/2018 che disciplina la riduzione dell'assegno vitalizio in pagamento dei Consiglieri regionali.

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Articolo abrogato dall' art. 3 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 9 che ha soppresso il Fondo mutualistico interno.

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L'articolo, concernente l'istituzione e il funzionamento del Comitato di Gestione del Fondo, è stato abrogato dall' art. 3 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 9 .

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Articolo già sostituito dall' art. 11 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 e modificato dall' art. 1 della L.R. 28 febbraio 1994, n. 7 che ha sostituito il comma 2. Il Capo III è stato abrogato dall' art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35 , a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l'art. 37.

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Articolo già sostituito dall' art. 12 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 , e successivamente dall' art. 2 della L.R. 8 settembre 1993, n. 47 . Il Capo III è stato abrogato dall' art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35 , a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l'art. 37.

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L'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 ha disposto che, con decorrenza dalla nona legislatura, nel presente comma le parole: "sessantesimo" sono sostituite dalle seguenti: "sessantacinquesimo".

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 30 giugno 2003, n. 20 . L'art. 10 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 ha disposto che, con decorrenza dalla nona legislatura, nel presente comma le parole: "cinquantacinquesimo" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo".

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Articolo così sostituito dall' art. 13 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 . Il Capo III è stato abrogato dall' art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35 , a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l'art. 37.

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Articolo così modificato dall' art. 14 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 . Il Capo III è stato abrogato dall' art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35 , a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l'art. 37. Il presente articolo, ancora applicato ai sensi e per gli effetti di quest'ultima legge regionale nei confronti dei Consiglieri o dei componenti aventi diritto nella Giunta regionale in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la medesima legislatura, è stato così sostituito dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 12 .

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Articolo così modificato dall' art. 14 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 . Il Capo III è stato abrogato dall' art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35 , a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l'art. 37.

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Comma aggiunto dall' art. 5 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 9 . Il presente comma, già abrogato dalla l.r. 35/2011, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 non trova più applicazione nei confronti dei Consiglieri o dei componenti aventi diritto nella Giunta regionale, in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la medesima legislatura.

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Articolo sostituito dall' art. 15 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 , modificato dall' art. 3 della L.R. 8 settembre 1993, n. 47 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 giugno 2003, n. 20 . Il Capo III è stato abrogato dall' art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35 , a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l'art. 37.

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Comma così modificato dall' art. 10 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Comma così sostituito dall' art. 10 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Articolo così modificato dall' art. 16 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 . Il Capo III è stato abrogato dall' art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35 , a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l'art. 37.

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Comma aggiunto dall' art. 10 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 , con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

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Articolo già modificato dall' art. 1 della L.R. 27 gennaio 1988, n. 4 , sostituito dall' art. 17 della L.R. 25 febbraio 1992 n. 6 e così ulteriormente sostituito dall' art. 4 della L.R. 8 settembre 1993, n. 47 . Il Capo III è stato abrogato dall' art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35 , a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l'art. 37.

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Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 30 giugno 2003, n. 20 .

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Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 30 giugno 2003, n. 20 .

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Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 30 giugno 2003, n. 20 , con effetto a decorrere dall'1 gennaio 2004.

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Articolo così modificato dall' art. 19 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 . Il Capo III è stato abrogato dall' art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35 , a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l'art. 37.

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Articolo modificato dall' art. 20 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 e dall' art. 6 della L.R. 8 settembre 1993, n. 47 , già sostituito dall' art. 6 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 9 , dall'art. 10 della L.R. 30 giugno 2003, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall' art. 10 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 . Il Capo III è stato abrogato dall' art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35 , a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l'art. 37. Il testo previgente recava: "(Assegno di reversibilità).- 1. In caso di morte del titolare dell'assegno diretto o del Consigliere regionale che abbia già maturato il diritto all'assegno a norma degli articoli 19, 20 e 23, lo stesso viene riservato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, a favore: a) del coniuge, finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata dal giudice la separazione personale; b) dei figli legittimi, o legittimati, o adottivi, o naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, finché minorenni; c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera b), finché minorenni; d) dei figli di cui alla lettera b) o , in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera c), anche se maggiorenni, purché studenti sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, che convivevano a carico dell'ex Consigliere deceduto. 2. Il diritto all'assegno di reversibilità si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento della morte del Consigliere. 3. Le condizioni per la concessione dell'assegno di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del Consigliere. Qualora vengano a cessare, l'assegno è revocato. 4. Qualora uno dei beneficiari dell'assegno di reversibilità entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo".

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Comma così modificato dall' art. 12 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Articolo aggiunto dall'art. 11 della L.R. 30 giugno 2003, n. 20 e abrogato dall' art. 10 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 , con decorrenza dalla nona legislatura.

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 27 ottobre 2003, n. 27 .

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Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 9 . Il Capo III è stato abrogato dall' art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35 , a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l'art. 37.

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Articolo così modificato dall' art. 21 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 . Il Capo III è stato abrogato dall' art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35 , a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l'art. 37.

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Articolo così modificato dall' art. 21 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 . Il Capo III è stato abrogato dall' art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35 , a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l'art. 37.

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Articolo così modificato dall' art. 21 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 . Il Capo III è stato abrogato dall' art. 1 della L.R. 5 dicembre 2011, n. 35 , a decorrere dalla X legislatura, fatto salvo l'art. 37.

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Articolo già sostituito dall' art. 3 della L.R. 27 gennaio 1988, n. 4 , modificato dall' art. 22 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 , ulteriormente sostituito dall'art. 12 della L.R. 30 giugno 2003, n. 20 e abrogato dall' art. 11 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 48 , con la decorrenza di cui all'art. 12 della stessa L.R. 48/2012 .

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Reca disposizioni finanziarie.

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Tabella già sostituita dall' art. 2 della L.R. 27 gennaio 1988, n. 4 , dall' art. 23 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 e così ulteriormente sostituita dall' art. 8 della L.R. 8 settembre 1993, n. 47 . Per la rideterminazione delle percentuali previste dalla presente tabella, con decorrenza dalla nona legislatura, vedi l' art. 10 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Tabella così sostituita dall' art. 24 della L.R. 25 febbraio 1992, n. 6 .

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Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 . Vedi anche l'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 27 che dispone l'applicazione del comma anche al Presidente della Giunta, al Vice Presidente della Giunta e agli Assessori e individua il limite massimo della trattenuta.

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Secondo quanto disposto dall'art. 9 della L.R. 12 novembre 2015, n. 18 , il presente comma non trova più applicazione nei confronti dei Consiglieri e dei componenti aventi diritto nella Giunta regionale, in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la medesima legislatura.

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Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 21 giugno 2016, n. 8 .

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Vedi l'interpretazione autentica del presente comma contenuta nell'art. 7 della L.R. 33/2016 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2020, n. 29 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'articolo 6 della medesima l.r. 29/2020 .

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Vedi anche l'interpretazione autentica contenuta nell'art. 7, comma 2, della L.R. 9 dicembre 2020, n. 9 .