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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 5 agosto 1986, n. 17

Bollettino Ufficiale n. 35 del 27 agosto 1986

Art. 6.
1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere l'intervento del Difensore civico, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.
2. Ricevuta la richiesta d'intervento con allegata copia dell'istanza all'Amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, il Difensore civico può:
a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza con atto debitamente motivato;
b) richiedere spiegazioni e notizie alla Amministrazione in relazione alle pratiche già definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni;
c) chiedere al responsabile dell'Ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame delle pratiche ancora pendenti, nel termine di dieci giorni, stabilendo, se del caso, un termine massimo per la definizione della pratica stessa.
c bis) procedere, quale Garante del diritto alla salute, ad accertamenti nel caso in cui vengano segnalate gravi disfunzioni o carenze. (14)

Lettera aggiunta dall'art. 37 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

3. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di intervento del Difensore civico.

Note del Redattore:

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Titolo così sostituito dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

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Articolo già modificato dall' art. 39 della L.R. 21 giugno 1999, n. 17 , e successivamente sostituito dall' art. 1 della L.R. 14 marzo 2000, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 14 marzo 2000, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 3 della L.R. 14 marzo 2000, n. 14 .

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Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 e così ulteriormente modificato dall' art. 4 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

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Comma così sostituito dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 . Il testo previgente recava: " Il Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla L.R. 5 luglio 1973, n. 24 ".

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Modifica le tabelle allegate alla L.R. 27 agosto 1984, n. 44 oggi superate dalla normativa contrattuale sopravvenuta.

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Punto così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .