Art. 5.
1. Il Difensore Civico, su sollecitazione di chiunque, privato, Ente, Associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali e a cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.
2. Sino alla istituzione del Difensore civico nazionale, l'attività del Difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.
4. Il Difensore civico esercita le funzioni di controllo previste dall'
articolo 17, comma 38, della L. 127/1997 nei confronti degli atti degli enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6.
6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei Comuni, delle Provincie, della Città metropolitana o tramite convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare anche le pratiche presso gli enti suddetti.
(18) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.
7. E' di competenza del Difensore civico l'intervento sull'attività degli uffici:
a) dell'Amministrazione regionale;
b) degli enti strumentali della Regione;
c) degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale risulta prevalente;
e) degli enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della Regione presso i quali non siano operanti Difensori civici.
7 bis. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell'
articolo 11 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali). Per rendere effettivo tale coordinamento, il Difensore Civico regionale convoca, periodicamente, una Conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione, al fine di:
a) adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e individuare modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento tra i Difensori Civici;
b) favorire l'attuazione e il coordinamento della tutela civica, a livello provinciale e comunale;
8. Il Difensore civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonché altre notizie ed informazioni. Il suo controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.
9. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico i Consiglieri regionali.
10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.